[A cura di: Daniela Gadani, centro studi Anaip – nazionale.anaip.it] Dal 1° ottobre imprese e professionisti, se non vogliono incorrere nelle sanzioni previste dal decreto Semplificazioni, hanno l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese o l’Ordine e/o Collegio di appartenenza.
In particolare, tutte le società devono regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro competente per territorio, senza alcun costo poiché esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
La mancata comunicazione comporta l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa.
Anche se l’obbligo di possedere una Pec è in vigore dal 2008 per le società e dal 2012 per le imprese individuali, la mancata comunicazione non comportava alcuna sanzione economica, ma, soltanto, una sospensione temporanea per la comunicazione delle pratiche. Adesso, invece, si rischia una multa compresa tra 206 e 2.064 euro per le società; e compresa tra 30 e 1.548 euro per le imprese individuali.
Le imprese che dal 1° ottobre non risulteranno avere una Pec, oltre alla sanzione, si vedranno assegnare d’ufficio un domicilio digitale da parte della Camera di Commercio.
Sono chiamati ad adempiere a questo obbligo anche gli amministratori di condominio che svolgono l’attività in forma societaria.
Le finalità del provvedimento sono volte a sostenere il diritto all’uso delle tecnologie e a migliorare il percorso di semplificazione e di maggior certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.
L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le successive eventuali variazioni sono totalmente gratuite. Per effettuare la registrazione è sufficiente che il titolare o il legale rappresentante dell’impresa si colleghi al seguente indirizzo ipec-registroimprese.infocamere.it e segua la procedura on line di invio della propria Pec.
Si ricorda che è necessario essere in possesso di un dispositivo di firma digitale per ultimare la procedura di registrazione.
L’amministratore di condominio, che svolge la professione in forma individuale e professionale ai sensi della legge n. 4/2013, non avendo obbligo di iscrizione al registro delle imprese e non essendo professionista con obbligo di iscrizione ad albi e collegi non è tenuto a possedere una Pec ma ne ha facoltà.
Altra novità, sempre dallo scorso 1°ottobre: il PIN INPS, infatti, è andato in pensione. Quelli già in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria. Al momento, questo termine finale non è ancora noto e la data di cessazione definitiva di validità dei PIN rilasciati dall’Inps sarà successivamente comunicata.
L’Istituto Nazionale della Previdenza sociale ricorda che il PIN dispositivo sarà mantenuto per gli utenti che non possono avere accesso alle credenziali SPID ossia: i minori di diciotto anni; le persone che non hanno documenti di identità italiana; le persone soggette a tutela o amministrazione di sostegno. Queste categorie potranno continuare a rinnovare il proprio PIN nel modo usuale.
Tutti gli altri utenti potranno accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati, che sono:
Gli utenti sono pertanto invitati a dotarsi, se non l’avessero ancora fatto, di uno dei sistemi di autenticazione citati, che sono tutti equivalenti.
Gli utenti professionali (professionisti, intermediari, operatori di enti, persone giuridiche ecc.) manterranno tutte le abilitazioni ai servizi on line già ottenute, in quanto tali abilitazioni non sono associate alle credenziali ma al codice fiscale di ogni utente, elemento sempre richiesto per autenticarsi.
Pertanto, l’utente già abilitato con il PIN manterrà l’abilitazione a tali servizi anche se accede con SPID o CIE o CNS.In caso di richiesta di nuova abilitazione occorre invece utilizzare l’apposita modulistica disponibile nel portale INPS nella sezione “Tutti i Moduli”.