[A cura di: Fabrizio Mario Vinardi, segretario Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino | per la revisione si ringrazia l’ing. Fabrizia Giordano, vicepres. Ordine Ingegneri di Torino] Per quanto la materia del Superbonus sia ancora in fase di “evoluzione” normativa, proviamo a vedere insieme un possibile caso pratico di lavori: il condominio delibera di far sostituire la caldaia (intervento trainante) e di far installare colonnine di ricarica (evento trainato, sempre condominiale); al contempo alcuni condòmini decidono di far sostituire i vecchi infissi (evento trainato ovviamente su parti private).
La premessa è che occorre rifarsi alle previsioni del Codice Civile: l’art. 1665 e successivi definisce il termine “appalto” come quel contratto – che è bene sia in forma scritta – con il quale una parte (l’appaltatore) assume l’obbligazione di compiere per il proprio cliente (il committente o, più pomposamente, la stazione appaltante) il compimento di un’opera o di un servizio contro un corrispettivo in denaro.
Ciò detto, vediamo come è bene comportarsi in caso di lavori da sottoporre a bonus 110%.
Anzitutto, è bene che i lavori siano affidati sulla base di un C.M. – Computo Metrico, ossia quel documento, redatto da un professionista competente, che elenca le lavorazioni previste, ne fornisce la “quantità” attraverso idonea unità di misura (ad esempio, kg oppure metri quadrati, ecc.) e infine, nella versione più completa ossia quella del Computo Metrico Estimativo, fornisce anche il costo unitario.
Un esempio per meglio comprendere: se si prevede come lavorazione uno scavo/sbancamento (che ha come unità di misura propria il metro cubo) e la quantità è di scavo è 100 mc di terra, il C.M. “semplice” riporterà questo dato ed ogni impresa formulerà la relativa richiesta economica.
Se, invece, siamo in presenza di un C.M.E. allora nel documento sarà indicato anche il costo unitario (espresso, nel caso, in euro/mc) e quindi sarà esplicitato anche il costo della specifica lavorazione.
Bisogna ulteriormente chiarire che il C.M./C.M.E. è normalmente un documento di “previsione” che si redige prima di affidare i lavori, che può essere completato da un C.M.E. consuntivo, che contiene le lavorazioni effettivamente eseguite, poiché durante la fase esecutiva di cantiere potrebbe essere necessario, o anche solo opportuno, apportare modifiche rispetto al progetto inizialmente previsto (presentando, se del caso, opportuna Variante al competente Ufficio tecnico comunale).
Altro consiglio molto importante, seguendo l’esempio, è che gli interventi dei singoli condòmini siano compresi nell’intervallo temporale degli interventi trainanti sulle parti condominiali: questo per semplifica la (già non facile) gestione della documentazione tecnico-amministrativo-contabile, che sta alla base di intervento edilizio e relativo bonus governativo.
Sempre per facilitare l’intervento ed avere uniformità di approccio, il consiglio è di affidarsi – ove possibile – ad un medesimo professionista tanto per le parti comuni, quanto per le attività private (ovviamente con contratti e accordi separati), con conseguente risparmio sia di tempo, sia di costi.
I lavori verranno affidati su base di un C.M.E. redatto avendo come riferimento il Prezzario Regionale in vigore in quel momento oppure il prezzario della DEI – Tipografia del Genio Civile, con integrazione di eventuali voci che non fossero presente nel prezzario su base dell’esperienza del professionista.
Poi, le imprese invitate a formulare offerte presenteranno, auspicabilmente con idoneo ribasso, i propri preventivi.
Pertanto, il C.M.E. è un documento fondamentale, che tutela tanto il committente quanto l’impresa appaltatrice, poiché formalizza e garantisce gli impegni assunti dai soggetti coinvolti; nel caso di specie, poi, servirà anche per la successiva fase di asseverazione, che verrà trattata in un successivo articolo (da ricordare che, se ad esempio ci fossero anche lavori di isolamento, occorrerà prestare attenzione anche ai CAM – Criteri Ambientali Minimi).
In caso di contenzioso, il Computo Metrico Estimativo è uno dei documenti principe che verranno utilizzati dal CTU nominato dal Giudice per dirimere le questioni insorte, tanto in materia economica, quanto di corretta esecuzione dei lavori, permettendo rapidamente di comprendere quali opere fossero comprese nel contratto (o “a capitolato”, di cui parleremo nel seguito) e quali fossero “extra contratto”.
La figura del progettista e del direttore dei lavori (che, per cantieri di modesta e media entità, sono normalmente rappresentati dallo stesso professionista) è fondamentale.
Il progettista deve predisporre l’intervento in modo da assicurare il miglioramento di 2 classi energetiche.
Il direttore dei lavori, in fase di cantierizzazione, non solo deve assicurare che l’opera sia eseguita in conformità al progetto e secondo la regola dell’arte (come in un qualsiasi cantieri edilizio), ma deve altresì verificare i materiali utilizzati, raccogliendone le certificazioni man mano che vengono consegnati in cantiere (nel nostro esempio: l’omologazione del generatore di calore della caldaia, dei dispositivi di controllo e sicurezza, le dichiarazioni di conformità CE, ecc. e, per quanto riguarda i serramenti delle parti private, la certificazione della trasmittanza ai fini del calcolo della prestazione energetica).
L’obbligo di nomina del coordinatore per la sicurezza (in fase di progettazione e/o di esecuzione) dipende, fondamentalmente, dal numero di imprese presenti in cantiere: se l’impresa si avvale di imprese in subappalto oppure di lavoratori autonomi (artigiani), è necessario procedere anche alla nomina di un Coordinatore per la Sicurezza.
Da precisare poi che, secondo varie sentenze della Suprema Corte, il committente è riconosciuto come il “perno” della sicurezza nei cantieri edili, e proprio per questo può demandare ad un terzo soggetto gli obblighi (e relative responsabilità) che derivano dal disposto degli artt. 90 e 100 del D.Lgs. n. 81/08 smi. Questo soggetto, che può essere un lavoratore subordinato (dipendente) o autonomo (professionista) prende il nome di responsabile dei Lavori (RL). È una figura espressamente prevista dalla normativa in materia di sicurezza in modo assolutamente facoltativo (per quanto se ne consigli sempre la nomina) e che può essere nominata appunto dal committente proprio per svolgere i compiti che il D.Lgs. 81/08 affida al committente stesso.
Il RL deve essere destinatario di un incarico specifico e, possibilmente, anche fornito di una delega specifica da parte del committente, con indicato il potere (ed i limiti) di spesa.
Il capitolato speciale d’appalto viene redatto dal progettista e, di fatto, diventa parte integrante del contratto (da redigere in forma scritta, mi raccomando): in estrema sintesi, il capitolato definisce requisiti e qualità delle lavorazioni che verranno realizzate, con particolare attenzione ai materiali impiegati (caratteristiche e prestazioni) e alle modalità di esecuzione delle opere.
Il programma lavori o, meglio, programma di esecuzione dei lavori (definito altresì cronoprogramma o anche diagramma di Gantt) è un documento che rappresenta l’andamento nel tempo delle fasi di realizzazione dell’opera, compresi i “collegamenti” logici (ad esempio, una certa lavorazione può iniziare solo dopo che altre lavorazioni sono terminate); il dettaglio dipende sia dalla tipologia dei lavori, sia dal livello di controllo gestionale che si vuole avere per lo specifico cantiere. Tipicamente integra il contratto, poiché contiene le obbligazioni in relazione al termine di ultimazione dei lavori e può essere utilizzato, durante le fasi di lavorazione, per prevedere (ed eventualmente annullare o mitigare) eventuali ritardi.
Risulta chiaro da questa pur breve trattazione che la figura del professionista che all’inizio si interfaccia con il committente, per redigere uno studio di fattibilità prima ancora che una progettazione, è fondamentale. Per questo motivo il professionista deve essere scelto tra coloro che hanno adeguata esperienza e – se l’intenzione è quella di affidare anche progettazione e direzione lavori – possano garantire di seguire il cantiere in tutte le fasi future.