[A cura di: FiscoOggi – Agenzia delle Entrate] Nell’ambito di una ristrutturazione, l’installazione di schermature solari che svolgono la medesima funzione dei sistemi oscuranti tradizionali, cioè la protezione degli infissi dagli agenti atmosferici o la schermatura degli ambienti interni dalla luce, beneficiano dell’Iva agevolata al 10 per cento.
Tali schermature alternative, infatti, possono essere incluse per analogia fra i beni accessori, indicati nella circolare n. 15/2018 (tapparelle, scuri o veneziane) ritenuti funzionalmente autonomi rispetto agli infissi, con la conseguenza che il loro costo non è ricompreso nel valore degli infissi, quali “beni significativi”, ma piuttosto nel valore della prestazione di servizio alla quale si applica l’aliquota Iva agevolata. È la sintesi del chiarimento dell’Agenzia contenuto nella risposta n. 10 del 2 ottobre 2020 a un’istanza di consulenza giuridica.
L’Agenzia ricorda che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i lavori di ristrutturazione edilizia, di restauro e di risanamento conservativo realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata sono soggetti all’Iva al 10 per cento (articolo 7, comma 1 lettera b), legge n. 488/1999).
La misura è stata completata da un decreto Mef del 29dicembre 1999 che ha individuato “beni significativi”, quei beni cioè che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate durante le ristrutturazioni e possono beneficiare dell’Iva agevolata se il loro valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione, se tale limite invece viene superato, la parte eccedente sconterà l’aliquota ordinaria. Tra i beni significativi citati nel decreto figurano anche gli infissi esterni e interni.
Per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi, fornite unitamente a questi ultimi nell’ambito della manutenzione ordinaria o straordinaria, il citato articolo 7 ha chiarito che per la corretta applicazione dell’Iva su tali beni, è necessario il requisito dell’autonomia funzionale di tali parti rispetto al manufatto principale (bene significativo). Quindi solo se connotate da autonomia funzionale rispetto al bene significativo le parti staccate potranno usufruire dell’Iva al 10 per cento.
Se invece la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni.
L’Agenzia ricorda, inoltre, che la circolare n. 15/2018 ha chiarito che i sistemi oscuranti, fra cui tapparelle o veneziane, frequentemente forniti nelle manutenzioni edilizie sono caratterizzati da una propria autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. Infatti, mentre gli infissi sono idonei a consentire l’isolamento ed il completamento degli immobili, questi sistemi oscuranti sono installati “allo scopo di proteggere gli infissi dagli agenti atmosferici ed a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore”.
Il documento di prassi cita poi la normativa tecnica che definisce caratteristiche dei beni in esame. Ad esempio, le schermature solari sono “sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi, in risposta alle sollecitazioni solari” (Dlgs n. 311/2006). L’allegato M al citato decreto individua poi le tipologie di schermature solari che beneficiano della detrazione Irpef, fra le quali rientrano le tende esterne, chiusure oscuranti, dispositivi di protezione solare, e le relative caratteristiche tecniche che devono avere.
Alla luce del quadro delineato, l’Agenzia ritiene che le tende da esterno e le schermature solari descritte dall’istante, installate in alternativa o in sostituzione dei sistemi oscuranti tradizionali, presentino caratteristiche analoghe ai sistemi oscuranti indicati nella circolare n.15/2018. Tali schermature si caratterizzano per avere una propria autonomia funzionale rispetto agli infissi forniti nell’ambito dell’intervento di recupero agevolato, e quindi potranno fruire dell’Iva agevolata al 10% al pari dei sistemi oscuranti tradizionali.