La Cassazione, con l’ordinanza 17306/2020, di cui riportiamo un estratto, respinge la richiesta di alcuni condòmini di collocare immondizia su un marciapiede di altri proprietari. L’esistenza di una servitù di uso pubblico su una strada non giustifica il diritto di piazzarvi i contenitori della differenziata.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 19.8.2020, n. 17306
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– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso tempestivamente notificato da V.P. (e altri) nei confronti di P.P. e M.S. avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia che riformando la decisione di prime cure accoglieva il gravame proposto dagli attori P.P. e M.S.;
– il contenzioso tra le parti era sorto a seguito di citazione notificata dai P.P.-M.S. a V.P. (e altri) al fine di sentir accertare nei loro confronti l’inesistenza del diritto di servitù sul marciapiede dotato di scolo prospiciente la proprietà degli attori in comune di Chignolo d’Isola (Bg) via T. n. 4 ove i convenuti, condòmini residenti al civico n. 2 della medesima via T., depositavano i contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti;
– l’adito Tribunale di Bergamo rigettava le domande degli attori condannandoli alle spese di lite;
– proponevano appello gli attori soccombenti contestando la ritenuta natura di strada privata della via T. e deducendo che l’eventuale riconoscimento di servitù di uso pubblico non legittimava il deposito delle immondizie sul marciapiede di loro proprietà;
– inoltre gli appellanti contestavano il mancato decorso del periodo ventennale utile ai fini dell’usucapione della ritenuta servitù di uso pubblico rappresentando, altresì, l’inesistenza di ostacoli al deposito delle immondizie davanti all’accesso del condominio dei convenuti;
– la Corte d’appello di Brescia, ritenuta non seriamente contestabile la natura di strada privata d’uso pubblico della via T., argomentava che l’acquisizione per usucapione della servitù di uso pubblico sulla strada privata non attribuiva al titolare della servitù facoltà diverse dal diritto di passaggio ed, in particolare, non giustificava il preteso diritto di depositarvi sulla stessa l’immondizia;
– inoltre, la corte statuiva che il passaggio sulla strada privata, anche se esercitato per il tempo astrattamente occorrente all’usucapione, poneva dubbi sulla tipologia di servitù alla quale assimiliare il deposito dei rifiuti;
– la corte territoriale argomentava ulteriormente che mentre era ravvisabile l’uso pubblico sulla via T., non era configurabile un diritto generalizzato al deposito dei rifiuti così come effettuato dai alcuni condòmini, peraltro neanche tutti, né esisteva un provvedimento autorizzativo in tal senso del Comune di Chignolo;
– la cassazione della pronuncia d’appello è chiesta dai condòmini convenuti con ricorso affidato a due motivi, cui resistono con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., gli originari attori P.P. e M.S.;
– con il primo motivo i ricorrenti deducono la falsa applicazione degli articoli 1158 e ss. e 1058 e ss. cod. civ. per avere l’impugnata sentenza negato che il proprietario del fondo dominante avesse maturato l’usucapione del diritto di servitù sul fondo servente e consistente nel diritto di collocare sulla via T. al civico n. 4 i contenitori della raccolta differenziata;
– esponevano i ricorrenti che sin dal 1984 utilizzavano per la raccolta dell’immondizia il marciapiede della via T. all’altezza del civico n.4: la circostanza era stata provata a mezzo dichiarazioni testimoniali e, pertanto, sussisteva il possesso continuato ed ultraventennale esercitato sul fondo servente, identificato con il tratto di marciapiede all’altezza del suddetto civico; era dunque maturato in capo ai medesimi, titolari del fondo dominante costituito dal civico n. 2 della medesima via T., l’usucapione del diritto di servitù di deposito dei rifiuti;
– con il secondo motivo si deduce la falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ. in relazione agli articoli 1158 e ss. cod. civ. e 1058 e ss. cod. civ. per avere la corte territoriale, nonostante l’allegazione da parte dei convenuti di fatti idonei a dimostrare l’usucapione del diritto e, in particolare, il decorso del termine ultraventennale di utilizzo esteriore e visibile del marciapiede antistante il civico 4 di via T., negato il riconoscimento della richiesta usucapione;
– i due motivi, strettamente connessi, sono inammissibili;
(omissis)
– come sopra enunciato la corte territoriale ha specificamente contestato l’infondatezza della prospettata usucapione, rimarcando come la servitù pubblica di passaggio, certamente esistente su via T., non potesse essere validamente estesa ad altre facoltà diverse da quella per cui essa era sorta, come quella di depositare rifiuti;
– la corte ha altresì chiarito come non potessero essere richiamati a fondamento del contenuto della specifica servitù alcune disposizioni di portata generale contenute nel regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti (artt. 33 e 35) ed aventi la funzione di indicare alla generalità dei residenti le modalità del servizio e non ad autorizzare la implicita creazione di limitazioni pubbliche su beni privati;
– tale argomentazione non è efficacemente contestata dai ricorrenti e pertanto il ricorso deve essere respinto e, in applicazione del principio di soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese a favore di controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
(omissis)
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in euro 5500, di cui euro 200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.