Le opere di manutenzione straordinaria che non alterano la sagoma dell’edificio e non realizzano una modifica volumetrica, in quanto realizzate all’interno dell’immobile, non sono soggette a permesso di costruire bensì a Scia. E l’omessa comunicazione di inizio lavori non può giustificare l’irrogazione di una sanzione demolitoria.
È quanto disposto dal Tar della Campania con la sentenza 905/2020, di cui riportiamo un estratto.
—————–
TAR CAMPANIA
Sez. II staccata Salerno
Sent. 15.7.2020, n. 905
—————–
La ricorrente è proprietaria di un immobile, sito in …, acquistato in virtù di atto pubblico notarile, Rep. n. …, costituito da una porzione di fabbricato di vecchissima costruzione composta da due piccoli locali ad uso ripostiglio al piano terreno e da tre vani intercomunicanti con terrazza al primo piano e piccolo gabinetto limitrofo con piccola corte esclusiva a piano terra; catastalmente riportato con particella n. …, categoria A/6.
L’immobile fu oggetto di riparazioni urgenti a seguito di danneggiamenti post-sisma.
In data 14.12.2012 il Comune, con ordinanza n. …, disponeva la demolizione di una serie di opere realizzate al piano terra.
Per regolarizzare i suindicati interventi, la ricorrente otteneva permesso di costruire in sanatoria n. …, per la realizzazione di un varco carrabile con cancello in ferro, l’esecuzione di opere interne all’unità immobiliare, quali tagli nella muratura per alloggiamento termo camino e quadro elettrico, tramezzo divisorio e posa di rivestimento alle pareti,
All’esito del sopralluogo dell’1.10.2018, nel raffronto con i grafici allegati al procedimento di riparazione dello stabile di cui all’ordinanza n. … nonché con il permesso di costruire in sanatoria n. …, emergevano le seguenti criticità:
Con ordinanza n. …, il Comune intimava la demolizione dei summenzionati interventi ed il ripristino dello status quo ante.
Avverso l’atto de quo, nonché tutti gli atti presupposti e connessi, la ricorrente proponeva gravame per i seguenti motivi di diritto.
(omissis)
La parte ricorrente contesta che lo stato dei luoghi si evince dai grafici allegati alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria ed implicitamente assentiti con il rilascio del titolo sanante; che le schede di rilevamento sismico non possono assurgere a fonti giustificative dell’ordine demolitorio; che le opere di cui al primo piano sono ipotesi di manutenzione straordinaria, assentibili con SCIA; che la richiesta dell’Ente Parco rientra nei poteri del Comune, al momento dell’adozione del titolo sanante; che la scala interna di collegamento non necessitasse di provvedimento autorizzatorio antisismico.
(omissis)
Con ordinanza cautelare veniva parzialmente accolta la domanda, con la seguente motivazione: “Ritenuto ad un sommario esame, tipico della presente fase cautelare, che il ricorso, avuto riguardo alle opere edilizie di cui al punto 3) della gravata ordinanza ingiunzione – ossia quelle realizzate nei “locali posti al primo piano” – sia assistito dal necessario fumus boni iuris quanto alla contestata coerenza tra il potere sanzionatorio esercitato dall’amministrazione (art. 31 DPR n. 380/2001) e la natura giuridica degli abusi rilevati; ritenuto, quanto alle ulteriori statuizioni demolitorie, che appare comunque opportuno, sia pure al solo fine di mantenere integra la res controversa, sospendere l’efficacia dell’intero provvedimento, avendo lo stesso ad oggetto un’unica unità abitativa ancorché articolata su due livelli”.
Si costituiva il Comune di Cava dei Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, che depositava memoria, unitamente alla relazione istruttoria, volta a sconfessare tutte le argomentazioni prospettate dalla parte ricorrente.
Nell’udienza pubblica del 15 luglio 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto, mediante Teams, ai sensi dell’art. 84, comma 6, del D.L. 18/2020, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso in parte è accolto ed in parte è rigettato.
Il Collegio scrutina i motivi di gravame.
(omissis)
Le doglianze prospettate dalla parte ricorrente sono meritevoli di positivo apprezzamento nella parte in cui si contesta la legittimità dell’ordinanza demolitoria nel momento in cui ingiunge la rimozione degli interventi realizzati sul primo piano, che si sostanzierebbero in una diversa distribuzione degli ambienti.
Invero, trattasi di opere di manutenzione straordinaria ex art. 3 del DRP 380/2001, che non alterano la sagoma dell’edificio e non realizzano una modifica volumetrica, afferendo all’interno dell’immobile; come tali, assentibili mediante SCIA e non con permesso di costruire.
Com’è noto, la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria assoggettata al semplice regime della comunicazione di inizio lavori, originariamente ex art. 6-bis del d.P.R. n. 380 del 2001. In tali casi, l’omessa comunicazione della CILA non può giustificare l’irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone il dato formale della realizzazione dell’opera senza il prescritto titolo abilitativo.
Quando invece questo stesso intervento interessi parti strutturali del fabbricato, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001, la disciplina applicabile è quella della SCIA, la cui mancanza comporta, parimenti, l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria (TAR Salerno, Sez. II, 04.11.2019, n. 1900).
In merito, poi, alla scala di collegamento, interna in ferro, tra i due piani, è depositata, agli atti in data 23.06.2020, l’autorizzazione sismica in sanatoria, che fa venir meno l’ulteriore profilo di contestazione contenuto nell’ordinanza gravata.
E tanto già basta.
Sono inconferenti le altre censure, che si reputano assorbite.
Alla stregua delle argomentazioni evidenziate, il ricorso è in parte accolto ed in parte rigettato.
Per l’effetto, l’ordinanza demolitoria va annullata, nella parte in cui ingiunge la rimozione degli interventi di distribuzione interna realizzati al primo piano nonché della scala di collegamento interna; non altrettanto, nella parte in cui ordina la demolizione delle opere poste in essere al piano terra.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno – Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata, come da motivazione, e lo rigetta nel resto.