[A cura di: avv. Lorenzo Cottignoli (foto), presidente nazionale LAIC e avv. Francesco Cardillo resp. Centro Studi LAIC] Con legge n. 126/2020 del 13 ottobre 2020, che ha convertito con modificazioni il D.L. 104/2020 del 14.8.2020, all’art. 63 bis co. 1 della predetta legge, si dispone che “Il termine di cui al numero 10) dell’articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020.”.
Lo stato di emergenza, secondo la delibera suindicata, è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020 e successivamente, con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, nuovamente prorogato sino al 31 gennaio 2021. Benché non vi sia un espresso richiamo alla norma di proroga, va da sé che la ratio della disposizione di legge ricollega al perdurare dello stato di emergenza (e non direttamente al termine indicato nella delibera del 29.7.2020) la sospensione del termine di cui al numero 10) dell’art. 1130 codice civile.
Peraltro, ed inoltre, al co. 2 dell’art. 63 bis predetto, si dispone che: “è rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019” così ricollegando alla fine dello stato di emergenza la posticipazione di sei mesi del termine per gli adeguamenti antincendio previsti dalla suindicata normativa.
Come noto, il numero 10) dell’art. 1130 codice civile comporta per l’amministratore l’obbligo di “redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”.
Secondo la legge oggi in vigore pertanto, l’amministratore ha facoltà di sospendere la convocazione delle assemblee condominiali sino a tutto il perdurare dello stato di emergenza, riprendendo a decorrere il termine di 180 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza che avverrà, salve ulteriori proroghe, al 31 gennaio 2021.
Laddove, per gravi e comprovati motivi, l’amministratore ritenesse urgente ed improrogabile la convocazione di assemblea condominiale, va ricordato che la convocazione dovrà avvenire, come anche indicato nei DPCM 18 ottobre e poi 24 ottobre 2020, che vietano genericamente tutte le attività convegnistiche e le riunioni che non possono tenersi in modalità a distanza pur non vietando espressamente le riunioni condominiali, ma prediligendo le modalità di convocazione in videoconferenza, le quali sono oggi consentite ai sensi dell’art. 63 l. 126/2020 e dovranno essere previste dal regolamento condominiale o, ove così non fosse, dovranno avere il consenso di tutti i condòmini.
Al fine di evitare di raccogliere il consenso unanime dei partecipanti al condominio per ogni singola convocazione, sarà possibile inserire all’Ordine del Giorno della prossima assemblea condominiale il punto relativo alla modifica del Regolamento condominiale per la previsione della modalità di convocazione in videoconferenza. Il testo della norma regolamentare potrà essere del seguente tenore:
“L’amministratore, ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c., ha facoltà di convocare l’assemblea in forma di videoconferenza, indicando nella convocazione la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l’ora della stessa. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condòmini con le medesime formalità previste per la convocazione.”.
Qualora non fosse possibile convocare le assemblee in videoconferenza e si ritenesse improcrastinabile e necessaria la convocazione delle stessa, la loro riunione in presenza dovrà avvenire necessariamente nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari concernenti il distanziamento sociale, previa autocertificazione in relazione all’assenza di contatti con soggetti positivi o a rischio, l’assenza di sintomi e l’impegno all’uso dei Dispostivi di Protezione individuale (guanti, gel, mascherine), secondo le modalità più dettagliatamente indicate nelle Linee Guida che Laic ha emanato e alle quali si fa espresso richiamo.