[A cura di: Germana Granieri – Anaip] Con le modifiche al decreto di agosto, positive e negative, sono stati apportati alcuni cambiamenti all’art. 66 delle Disp. di Att. norma inderogabile del Cod. Civ.
La norma è stata così variata:
[III Comma] “L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
Se ne deduce, leggendo attentamente quanto variato (scritto in grassetto) che l’assemblea condominiale si potrà tenere anche on-line.
Continuando a leggere l’articolo sopra menzionato ci si accorge che è stato aggiunto un ulteriore comma che recita:
[VI Comma] Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione
Nulla di trascendentale per ciò che concerne il terzo comma, ma molto da vagliare per il sesto.
Si fa riferimento al regolamento di condominio che potrebbe prevedere le assemblee condominiali in “videoconferenza” senza precisare se ciò debba essere previsto da un regolamento di natura contrattuale o da un regolamento di natura assembleare. Se previsto da un regolamento non penso che serva il consenso unanime di tutti i condòmini.
E poi, perché si parla di condòmini nel sesto comma quando nel terzo dello stesso articolo o nel penultimo comma dell’art. 1136 (anch’essa norma inderogabile del Cod. Civ.) il legislatore parla di “aventi diritto” intendendo anche gli usufruttuari o in alcuni casi anche gli inquilini? Gli usufruttuari devono o no esprimere il loro assenso per lo svolgimento dell’assemblea on-line?
Il comma prosegue asserendo che il verbale redatto dal segretario e sottoscritto anche dal presidente deve essere inviato all’amministratore ed a tutti i condòmini.
Se risulta positiva la menzione alla figura del presidente e del segretario (non più esistenti in alcun articolo del codice con l’entrata in vigore della L. 220/2012), per dare vita al soggetto che controllerà che tutti siano stati regolarmente convocati come previsto dall’art 1136 del Cod. Civ. che recita “L’assemblea non può deliberare, se non costa che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati” dall’altro lato non si capisce chi debba inviare questo verbale e come il presidente ed il segretario che naturalmente si troveranno in posti diversi possano entrambi, allo stesso momento sottoscrivere il verbale.
Ribadendo: “… il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condòmini con le medesime formalità previste per la convocazione”, si lascerebbe intendere che il presidente ed il segretario dovrebbero conoscere gli indirizzi di tutti i condòmini o la Pec degli stessi. La privacy che fine fa?
Presidente e segretario dell’assemblea potrebbero anche essere dei delegati addirittura estranei al condominio.
Le formalità previste dalla convocazione sono solo la posta raccomandata, la posta elettronica certificata, il fax o la consegna a mano, o devono intendersi anche i cinque giorni per l’invio del verbale?
Questo legislatore è stato un po’ troppo superficiale ed impreciso nel modificare questo articolo e ciò sarà certamente motivo di maggiore litigiosità nei condomini.