[A cura di: arch. Bruno Pelle, libero professionista, coordinatore del Focus Group Prevenzione Incendi dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino] Il perdurare dell’emergenza Coronavirus sul territorio italiano, non ha frenato l’emanazione di nuove norme relative alla sicurezza delle attività.
Come già avvenuto nel passato in occasione di guerre ed epidemie, l’isolamento e la possibilità di aumentare le occasioni di incontro tra esperti nelle modalità webinar ha fornito ampie possibilità di riflessione atte a migliorare la fruibilità in sicurezza di edifici e spazi sia pubblici che privati, in particolare del condominio: un tema base centrale per la maggior parte degli abitanti dei grossi centri urbani, per cui era stato introdotto il D.M. 25/01/2019 “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n.246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, nel cui ambito l’attuazione degli adempimenti tecnico gestionali doveva essere compiuta per il primo step di scadenza entro la data del 6 maggio 2020 (ma al riguardo vi sono alcune novità interessanti per quel che riguarda gli adempimenti gestionali).
Facendo un breve excursus su quanto pubblicato in precedenza, rammentiamo innanzitutto che la Legge 24 aprile 2020 n. 27 (conversione in Legge, con modificazioni del Decreto – Legge 17 marzo 2020, n.18), all’art.103, comma 2, recitava “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate d’inizio attività, alle segnalazioni e alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Relativamente a procedure e adempimenti di natura amministrativa in materia di prevenzione incendi, tutte le scadenze comprese tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservavano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Pur essendoci stata parecchia confusione interpretativa, relativamente ai condomini con altezza antincendio superiore a 12 metri, doveva essere comunque attuata la gestione della sicurezza antincendio, in quanto il già citato art.103, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2018, n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 si riferiva ai soli procedimenti amministrativi mentre le scadenze definite dal decreto del 25 gennaio 2019 per gli edifici di civile abitazione esistenti, sono adempimenti puramente tecnico gestionali finalizzati alla all’esercizio dell’attività in sicurezza sia in fase ordinaria che in fase di emergenza.
In virtù di ciò, nelle previsioni di cui all’art. 103 del decreto “Cura Italia” come modificato dalla legge di conversione n.27 del 24 aprile 2020, erano ricomprese, in particolare proprio le istanze di attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011; pertanto in base alle disposizioni emanate, era necessario per i condomini, attuare comunque la GSA (adempimento regola tecnica), mentre la comunicazione dell’avvenuto adempimento ai comandi VVF tramite istanza di rinnovo periodico era oggetto di proroga (procedimento amministrativo).
Con l’emanazione della Legge 126 del 13/10/2020 di conversione del Decreto Legge 104 del 14/08/2020 è stato introdotto l’art.63 bis, che stabilisce in modo chiaro, la proroga dei termini di adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione previsto dal D.M. 25/01/19 specificatamente agli aspetti gestionali previsti in scadenza il 7 maggio 2020.
In particolare, l’art. 63 bis recita:
L’art. 63 bis mette fine ai dubbi interpretativi che il precedente art. 103 aveva fatto sorgere tra addetti ai lavori, professionisti, amministratori e cittadini.
Rimanendo nell’ambito amministrativo procedurale, ricordo che in data 23 settembre 2020 il Comitato Centrale Tecnico scientifico (CCTS) ha analizzato ed approvato le modifiche all’allegato 1 del D.P.R. 1 agosto 2011 n.151, che è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tali modifiche sono state rese necessarie oltre che per snellire i processi e le procedure amministrative anche in virtù dell’evoluzione normativa e dell’emanazione di nuove e numerose regole tecniche verticali, sia in applicazione al Codice che in applicazione al metodo canonico quali attività adibite a campeggi, asili nido etc.
Molte attività che erano in categoria B di cui è stata ampliata la soglia massima di ingresso, rientreranno in categoria A, con evidenti ricadute dal punto di vista dello snellimento delle procedure, in quanto le attività rientrati in categoria A di cui sono stati decisamente ampliati i limiti, potranno esercire senza procedimenti preventivi obbligatori ma con semplice deposito di S.C.I.A. antincendio.
Infine, ricordo un’altra importante novità che è relativa alle autorimesse. Infatti, con l’emanazione del D.M.15/05/2020 che contiene in allegato la RTV che è entrata in vigore dal 19/11/2020, e riguarda la progettazione antincendio delle autorimesse secondo il “codice di prevenzione incendi”, non solo viene sostituito integralmente il capitolo V6 – Autorimesse della sezione V dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015, ma viene abrogato il vecchio D.M. 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili”, quest’ultimo ormai superato e contenente prescrizioni in taluni casi difficili da attuare e spesso oggetto di deroghe presso le Direzioni Regionali VVF.
La nuova regola tecnica sulle autorimesse ha quale campo di applicazione le attività con superficie superiore a 300 mq, e non comporterà adeguamenti per le autorimesse che, alla entrata in vigore del D.M. 15/05/20:
È importante ricordare comunque che per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto 15/05/2020, si applicano le disposizioni previste dall’art. 2. commi 3 e 4 del “Codice di prevenzione incendi” come modificato dal D.M. 12/04/2019. Per tali interventi, in base al comma 3 dell’art. 2 del Codice, le norme tecniche si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare. In caso contrario (comma 4), si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15 comma 3, del D.Lgs 8 marzo 2006 n. 139. È fatta salva altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.
La regola tecnica di cui sopra costituisce uno strumento flessibile che può essere adattabile alle nuove tipologie costruttive ed ai nuovi materiali dell’architettura contemporanea, e che prende in considerazione anche nuove e più diffuse forme di propulsione dei veicoli, lasciando ampio spazio alla creatività del progettista, con vantaggi oltre che funzionali anche dal punto di vista economico per il cittadino.