[A cura di: Andrea Tolomelli (foto) – presidente nazionale Abiconf] L’Atto Camera 2779 (già Atto Senato 1970) che converte in legge il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha ricevuto il via libera definitivo dall’Assemblea della Camera dei Deputati, anche se si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Risulta dunque approvato l’art. 5-bis che modifica l’articolo 66, sesto comma delle disposizioni di attuazione al codice civile (di recente modificato dalla legge n°126 del 13 ottobre 2020) abbassando, così, il quorum necessario per consentire (nell’assenza di previsione regolamentare) la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza.
Si potrà, pertanto, ricorrere all’assemblea in modalità videoconferenza previo consenso della maggioranza dei condòmini e non più di tutti i condòmini.
Il Legislatore, in quest’ultimi due mesi – evidentemente sospinto dall’attuale stato di emergenza e dai connessi innumerevoli problemi e giusti timori degli amministratori di condominio nel convocare assemblee in presenza – ha, dapprima con la legge 126/2020, e poi con quest’ultimo provvedimento, introdotto nell’istituto del condominio lo strumento delle assemblee in videoconferenza, andando a modificare l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile, con carattere di stabilità indipendente dall’attuale stato di emergenza.
Pertanto, la convocazione dell’assemblea dovrà contenere l’indicazione “se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma sulla quale si terrà la riunione e l’ora della stessa”.
Ed a norma del nuovo quinto comma dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condòmini (teste), la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”.
Pur attraverso una discutibile scelta giuridica (sicuramente figlia della fretta di questi giorni) è stato così introdotto per le assemblee in videoconferenza una sorta di pre-quorum costitutivo (per l’appunto della maggioranza dei condòmini – teste) in quanto dovranno poi riscontrarsi, anche nell’assemblea in videoconferenza, i quorum costitutivi di cui all’articolo 1136 c.c. (forse sarebbe stato più lineare riferirsi ai quorum dell’articolo 1136 c.c.).
Nell’assenza di specifiche disposizioni regolamentari, nel caso si voglia ricorrere allo strumento dell’assemblea in videoconferenza sarà necessario che, l’amministratore prima di convocare l’assemblea acquisisca il preventivo consenso dei condòmini semmai utilizzando un modulo di raccolta del consenso da inviare e farsi restituire. La norma in effetti non prevede una specifica modalità di espressione del consenso, che pertanto potrebbe essere anche in forma verbale; consiglio però, l’acquisizione per iscritto, anche per evidenti ragioni di una più immediata prova, soprattutto per prevenire eventuali contestazioni.
Oggigiorno, l’assemblea in video conferenza rappresenta l’unica valida alternativa percorribile per la riunione dei condòmini in sicurezza, stante la gravità della situazione epidemiologica in corso.
Già in questo ridotto periodo nel quale il Legislatore ha normato l’assemblea con collegamento da remoto, abbiamo assistito a più critiche dei detrattori dello strumento che lo identificano in una sorta di costoso ostacolo per tutti quei condòmini che non possiedono la tecnologia e le conoscenze necessarie. È però singolare che, non si tenga conto di come, d’altro canto, l’assemblea in videoconferenza, uscendo dalla fisicità dell’avvenimento, rappresenta un abbattimento delle barriere per tutti coloro che, vuoi per problemi fisici di spostamento, vuoi per lontananza dall’immobile – e connessi costi – erano normalmente esclusi dalla partecipazione assembleare.
Ogni novità porta con sé aspetti favorevoli e sfavorevoli per i singoli, ma occorre guardare all’interesse collettivo, che consta nel fatto che viene ad aggiungersi un nuovo strumento a disposizione dell’amministratore per raggiungere i condòmini soprattutto in momenti difficili come questo.