[A cura di Confappi – www.confappi.it] L’avviso di convocazione dell’assemblea deve pervenire al condominio almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione. Lo ha ribadito la seconda sezione civile della Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 24041 del 30 ottobre 2020 (CLICCA QUI per l’estratto della pronuncia), offrendo una serie di chiarimenti su alcuni importanti corollari che spesso vengono dibattuti tra condòmini e amministratore.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 66 disp.att.c.c. l’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condòmini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione. Scopo dell’avviso è quello di informare i condòmini del luogo, del giorno e dell’ora in cui l’amministratore ha ritenuto di convocare una riunione assembleare per decidere sulle questioni poste all’ordine del giorno. I condòmini hanno il diritto di partecipare in maniera consapevole e informata all’assemblea e questo spiega sia perché debbano essere preventivamente avvisati dello svolgimento della riunione sia perché detto avviso debba pervenire entro un certo termine prima. Si tratta di una disposizione introdotta dal legislatore per garantire ai condòmini la possibilità di organizzare i propri impegni in modo adeguato alla discussione dei singoli argomenti posti all’ordine del giorno, anche chiedendo per tempo all’amministratore copia della documentazione a ciò necessaria.