La risposta all’interpello.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 595 del 16 dicembre 2020, fa rientrare nel beneficio della detrazione del 110%, per i singoli interventi ammessi all’ecobonus, purché sia certificato il miglioramento energetico, realizzati su una unità immobiliare inserita in un condominio tutelato dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Il beneficiario, inoltre, può optare per una delle modalità alternative previste per la fruizione dello sconto d’imposta.
Il precedente.
Nel caso analizzato, l’Agenzia individua la sua risposta in un suo precedente intervento ovvero la circolare n. 24/2020 in cui viene fu fatto il seguente chiarimento “la maggiore aliquota si applica solo se gli interventi “trainati” sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale” e “qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, secondo quanto previsto dalla normativa in esame”.
La condizione.
Quindi, se l’edificio, anche se condominiale, è sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), a condizione che sia certificato il miglioramento energetico.