Deficit di deambulazione e caduta in ascensore. Il risultato non cambia: risarcimento del danno a carico del Condominio. Risarcimento contenuto a causa del concorso colposo della danneggiata, la quale, da tempo affetta da gravi limitazioni funzionali alla mobilità, non ha adottato le necessarie precauzioni. Questo è quanto disposto dal Tribunale di Latina, con la Sentenza n. 634 del 27 marzo 2020.
Il caso. Con atto di citazione, l’attrice conveniva in giudizio il proprio Condominio per ottenere da quest’ultimo l’integrale risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in seguito all’infortunio patito a causa del malfunzionamento dell’ascensore condominiale. In particolare, deduceva l’istante, che, a causa dell’elevata velocità di discesa, al momento dell’arresto al piano, l’ascensore sobbalzava violentemente, facendola cadere rovinosamente a terra. La violenza dell’impatto le procurava diverse fratture ridotte chirurgicamente ed un prolungato ricovero ospedaliero, con prognosi di trenta giorni per cura e riposo domiciliare.
Si costituiva in giudizio il convenuto, chiamando in causa la Ditta Manutentrice ed a fini di manleva la propria assicurazione, negando ogni addebito ed insistendo per il rigetto della domanda risarcitoria, siccome infondata in fatto ed in diritto.
La decisione. Il Tribunale di Latina, con la Sentenza n. 634 del 27 marzo 2020, accoglieva parzialmente la domanda. Dall’espletata attività istruttoria, era emerso che la danneggiata, da più di trent’anni, soffriva di una grave patologia, l’ipostenia, ossia la progressiva riduzione della forza muscolare degli arti inferiori -tale da renderla invalida al 100%- che ne limitava funzionalmente la normale deambulazione.
Per effetto di tale menomazione permanente, aveva subìto 5 fratture negli ultimi 6 anni e faceva abitualmente uso di una stampella e di un tutore alla caviglia destra.
Premesse queste considerazioni in ordine allo stato di salute dell’attrice, l’evento dannoso, così come rappresentato nella domanda risarcitoria, risultava accertato in corso di causa attraverso l’escussione dei testi e, dunque, se da un lato non poteva negarsi la responsabilità del Condominio, custode dell’impianto ai sensi dell’art. 2051 c.c., altrettanto innegabile era la scarsa diligenza della danneggiata in ordine alla determinazione delle conseguenze dell’evento lesivo.
Afferma, infatti, il Giudicante che il sobbalzo dell’ascensore, per come verificatosi, in un soggetto non affetto da patologie tanto invalidanti, non avrebbe certamente determinato le disastrose conseguenze subite dall’istante.
Essa, pertanto, consapevole del proprio grave deficit, avrebbe dovuto certamente dimostrarsi più accorta ed avveduta nell’uso dell’ascensore condominiale, utilizzando maggiore diligenza ed una condotta più responsabile, comunque adeguata alle sue condizioni di salute.
Avrebbe potuto senz’altro muoversi accompagnata o con un sostegno più adeguato rispetto ad una semplice stampella, quale ad esempio un “girello”, in modo da prevenire, per quanto in suo potere, ulteriore cadute e potenziali infortuni.
Il tutto in rigorosa applicazione del dettato dell’art. 1227 c.c. (concorso colposo del danneggiato), così come interpretato da costante giurisprudenza della Suprema Corte.
Si legge, al riguardo, in un passo della sentenza: “In applicazione dell’art. 1227 c.c. ritiene questo giudice realistico valutare (senza arrivare ad affermare, come fa la compagnia, che l’imputabilità della caduta è esclusivamente nella attrice) nel 70% l’incidenza causale dovuta alla situazione della stessa con conseguente decurtazione nella medesima misura di quanto sopra liquidato.”
Né, ad avviso del Tribunale, può considerarsi eziologicamente interrotto il rapporto tra il Condominio responsabile e la cosa comune quale è l’ascensore per il solo fatto di avere -il Condominio- stipulato un contratto con una ditta di manutenzione.
La manutentrice, terza chiamata, non solo, documentalmente, ha provato di avere perfettamente adempiuto agli obblighi contrattuali posti a suo carico, ma, addirittura ha dimostrato di aver segnalato l’opportunità di adeguare l’impianto alla normativa UNI – EN81, proprio “in modo da eliminare il problema di fermata ai piani.”
Non risulta che detto adeguamento sia mai stato realizzato dal convenuto che, pertanto, conserva la propria responsabilità a titolo di custodia, sia pure decurtata della percentuale predetta in ragione della concorrente condotta colposa ascrivibile in capo all’istante.