Giancarmine Nastari (consulente tecnico)
Negli ultimi anni si è tornato a parlare di “Certificato di idoneità statica”, in particolar modo per i residenti del Comune di Milano, dove nel 2014 con la modifica del Regolamento Edilizio del capoluogo lombardo, è stato reso obbligatorio per gli edifici con oltre 50 anni di vita, nello specifico, è l’art.11 comma 6 del suddetto regolamento a introdurre questa importante novità.
IL TESTO NORMATIVO |
Tutti i fabbricati, entro 50 anni dalla data di collaudo delle strutture, o in assenza di questo, dalla loro ultimazione, dovranno essere sottoposti ad una verifica dell’idoneità statica di ogni loro parte secondo la normativa vigente alla data del collaudo o, in assenza di questo, alla data di ultimazione del fabbricato, che dovrà essere certificata da un tecnico abilitato. A tale verifica dovranno essere sottoposti anche gli edifici interessati, per almeno la metà della loro superficie, da cambio di destinazione d’uso, da interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione se non sussistono gli estremi di legge per un nuovo collaudo statico. Tali certificazioni dovranno poi essere allegate al fascicolo del fabbricato o alla documentazione dell’edificio come indicato all’Articolo 47 del presente Regolamento e dovranno indicare la scadenza oltre la quale è necessaria la successiva verifica. Entro 5 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i fabbricati esistenti ultimati da più di 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo non in possesso di certificato di collaudo, dovranno essere sottoposti a tale verifica e certificazione. Entro 10 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i fabbricati esistenti con data di collaudo delle strutture superiore a 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo, dovranno essere sottoposti a tale verifica e certificazione. Il certificato di idoneità statica dovrà anche indicare gli elementi strutturali che potrebbero non essere idonei per le normative vigenti al momento della redazione del certificato stesso pur non inficiandone la sua regolarità. Tale certificato dovrà essere integrato da una relazione sullo stato di conservazione degli elementi strutturali “secondari” e degli elementi non strutturali dell’edificio (parapetti, facciate, tamponamenti, ecc.), ponendo particolare attenzione al rischio di crollo di elementi esterni e/o su zone comuni e alla presenza di lesioni e cedimenti in atto, così come indicati nel par. 7.2.3 delle Norme Tecniche del D.M. 14.01.2008, anche redatta da un altro tecnico abilitato. Nel caso del mancato rilascio di tale certificazione nei limiti temporali previsti viene meno l’agibilità dell’edificio o delle parti di questo non certificate. In caso di compravendita i notai dovranno allegare tali certificazioni all’atto di vendita. |
Come reso noto di recente da Assoedilizia, con atto n. ddl 241 del 20 gennaio 2021 del direttore dell’area Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Milano sono stati differiti al 29 luglio 2021 i termini per la presentazione del Certificato di idoneità statica.
Per gli amministratori di condominio che operano sul territorio milanese c’è sicuramente ancora tempo per mettersi in regola con l’obbligatorietà di presentare la suddetta documentazione tecnica, vediamo però che cosa è il certificato di idoneità statica (CIS), chi può redigerlo e quale è la sua validità.
Certificato di idoneità statica: che cosa è?
Il certificato di idoneità statica non è altro che un documento, redatto ai sensi del D.M. 15/05/10985 “Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47)” e del D.M. 20/09/1985 “Modificazione al decreto ministeriale 15 maggio 1985 recante disposizioni per gli accertamenti da eseguirsi ai fini della certificazione dell’idoneità statica delle costruzioni abusive (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 35, comma quarto)” che serve ad attestare le condizioni di sicurezza delle strutture portanti di un fabbricato in relazione alle norme previste al momento della sua realizzazione.
Inoltre, il certificato di idoneità statico viene richiesto ai fini del rilascio del certificato di agibilità, quando per un edificio non esiste o non reperibile il Certificato di collaudo statico redatto ai sensi della Legge 05/11/1971 n.1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica“.
Le informazioni contenute nel Certificato di idoneità statica
L’Ordine degli Ingegneri di Milano ha elaborato delle Linee guida destinate all’esecuzione delle verifiche dei fabbricati finalizzate all’emissione del Certificato di Idoneità statica, in particolar modo la verifica si basa su due livelli di indagine, corrispondenti a due livelli di approfondimento.
Il primo livello da effettuare per tutti i fabbricati rientranti nelle categorie previste dall’art. 11, comma 6 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano, si basa su un’analisi qualitativa del fabbricato che, qualora risulti esaustiva e non evidenzi aspetti critici per la sicurezza, dà luogo all’emissione del Certificato di Idoneità Statica.
Nello specifico, questo tipo di analisi viene effettuato studiando in modo approfondito il fabbricato (la sua storia, la sua geometria, l’epoca di costruzione, gli eventuali interventi che lo hanno interessato nel corso degli anni, etc..), nonché attraverso ispezioni visivi e valutazioni tecniche per conoscere le strutture portanti, i materiali utilizzati per le strutture, le condizioni del terreno, la presenza o meno di elementi che indichino eventuali dissensi come fessurazioni o lesioni, e che pregiudichino lo stato del bene.
Il secondo livello, da effettuare solo nel caso in cui il primo non sia risultato esauriente o abbia individuato situazioni di possibile pericolo; in questa situazione, in conformità con le disposizioni della normativa vigente (Capitolo 8 delle Norme Tecniche delle Costruzioni del 2008), si esegue la verifica di sicurezza sulla base di indagini sperimentali e/o analitiche che consentano, ove necessario, di definire opportune opere di rinforzo.
Chi può effettuare le verifiche
Ai fini dell’attuazione delle verifiche di idoneità statica la proprietà o l’amministratore provvederà preliminarmente alla nomina di un Tecnico Abilitato nella persona di un soggetto cui sia giuridicamente consentito svolgere collaudi statici.
Il Tecnico incaricato provvederà quindi all’esame del fabbricato dal punto di vista dei seguenti aspetti:
Validità del Certificato di idoneità statica
Il certificato di idoneità statica ha una validità temporale massima di 15 anni dalla data di emissione. Nel caso in cui l’ispezione visiva abbia evidenziato la presenza di situazioni di rischio per gli elementi non strutturali e delle strutture accessorie il Certificato di idoneità statica viene emesso “con prescrizioni” ed ha validità 2 anni dalla data di emissione.
In questo caso, la Proprietà/Amministratore dovrà provvedere, entro il termine dei due anni, a sanare le situazioni di rischio indicate, tramite interventi volti a ripristinare le condizioni di sicurezza del fabbricato.
Eseguite le opere di messa in sicurezza, sarà possibile estendere la validità del certificato di idoneità statica per un ulteriore periodo di 13 anni.
Nel caso di mancata esecuzione delle prescrizioni, si avrà la decadenza del certificato di idoneità statica e quindi dell’abitabilità dell’edificio o di sue parti.
Responsabilità
La mancata emissione del Certificato di idoneità statica entro i limiti temporali fissati dall’art.11, comma 6 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano, fa venire meno l’agibilità del fabbricato o di una sua parte nel caso questa sia una pertinenza distinta dall’intera costruzione.
La responsabilità dell’attuazione è in capo al proprietario/amministratore di condominio. In caso di compravendita i notai dovranno allegare la Certificazione di idoneità statica all’atto di vendita.