Stop alle agevolazioni prima casa se il cambio di destinazione di un altro immobile non si è perfezionato. Questo è quanto stabilito la sezione tributaria della Cassazione che, con l’ordinanza 10864 del 23 aprile 2021 che ha respinto il ricorso del contribuente che non aveva documentato in appello l’esito dell’istanza di modifica presentata.
“I benefici fiscali “prima casa” – si legge nell’ordinanza – di cui all’art. 1, nota II bis, lett. b), della Tariffa allegata al Dpr 26 aprile 1986, n.131, spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base a risultanze certificate, di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto o uso di altro immobile ubicato nel medesimo Comune, senza che, a tal fine, possano rilevare situazioni di fatto contrastanti con le risultanze del dato anagrafico”.
Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in quanto il cambio di destinazione di un altro immobile non si era perfezionato ed il ricorrente non aveva neanche documentato in appello l’esito dell’istanza di modifica presentata.