In linea generale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta al 10%. Questa agevolazione si applica, tuttavia, sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, solo in alcuni casi, sulla cessione dei beni.
Quando sulle unità immobiliari abitative (anche non prima casa) si realizzano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come nel caso esposto nel quesito, l’Iva ridotta al 10% è prevista sulle prestazioni di servizi (Tabella A – parte III – 127-duodecies allegata al Dpr n. 633/1972). Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Non spetta, pertanto, sull’acquisto effettuato direttamente dal committente o quando i beni sono forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori.
Si ricorda, infine, che nel caso in cui l’appaltatore fornisca anche beni “di valore significativo” (cioè i beni che sono stati individuati dal Dm 29 dicembre 1999) l’Iva ridotta si applica soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
fonte fiscooggi.it