La Corte Costituzionale con sentenza 128 emessa il 22 giugno 2021, ha ritenuto illegittima la proproga al pignoramento della prima casa del debitore nel periodo compreso fra il primo gennaio al 30 giugno 2021, inquanto deve considerarsi incostituzionale la seconda moratoria, introdotta dal decreto milleproroghe, per la sospensione delle procedure esecutive sull’abitazione principale del debitore.
I giudici ritengono non più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore nelle procedure esecutive sull’abitazione principale: dopo l’iniziale sospensione generalizzata, infatti, tutti i giudizi civili sono ripresi gradualmente con le modalità online, compatibili con la pandemia Covid-19, comprese la cause sull’esecuzione forzata.
Lo stop ai pignoramenti previsto dal milleproroghe, invece, è rimasta immutato negli stessi presupposti ed è stato prorogato dall’inizio del 2021 per ulteriori sei mesi.
È vero, il diritto all’abitazione ha natura di «diritto sociale», ma il sacrificio richiesto ai creditori sarebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi.
Non c’è dubbio, tuttavia, che il legislatore possa realizzare un diverso bilanciamento se l’emergenza epidemiologica dovesse richiederlo.