Nel bonus facciate rientrano gli interventi sui parapetti dei balconi, per quanto concerne l’installazione di corpi illuminanti, invece, questi sono ammessi solo se necessari per motivi tecnici.
La risposta n. 482/2021, fornita dall’Agenzia delle Entrate, si concentra sul bonus facciate, nello specifico, sugli interventi riguardanti i parapetti dei balconi e l’installazione di corpi illuminanti.
In questo caso, l’istante è una S.n.c., proprietaria di un hotel, che intende fruire del Bonus Facciate per ciò che riguarda alcuni interventi sui parapetti dei balconi e l’illuminazione degli stessi attraverso l’installazione di corpi illuminanti da posizionare a soffitto o a parete.
Con lo scopo di migliorare l’estetica dell’edificio, la Società spiega di voler modificare i parapetti dei balconi, costituiti da parti di ringhiera metallica e parti in vetro, aumentando la superficie delle porzioni vetrata a discapito della parte metallica, la quale, data la vicinanza al mare, è spesso soggetta a manutenzione. Questi interventi servirebbero anche a migliorare la facciata in termini di sicurezza, in quanto, anche il vetro, ormai obsoleto, verrebbe sostituito con nuovi elementi più sicuri dello stesso materiale.
Oltre ai suddetti interventi, la Società chiarisce di voler installare corpi illuminanti a soffitto o a parete, in corrispondenza dei balconi, al fine di dare risalto all’architettura dell’edificio anche nelle ore notturne. L’istante chiede, quindi, all’Agenzia delle Entrate se per i citati interventi è possibile beneficiare del Bonus Facciate.
L’Agenzia delle Entrate, innanzitutto, ricorda che il cosiddetto “Bonus Facciate”, ovvero una detrazione del 90%, spetta per le spese sostenute per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici.
In riferimento alle spese, chiarisce che la detrazione spetta per le “spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.”
Nel caso esaminato, l’intervento destinato ai parapetti dei balconi rientra nel Bonus Facciate, in quanto, come ricorda l’Agenzia delle Entrate: “Ai fini del riconoscimento del bonus facciate, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi»”.
Con riferimento al secondo intervento, ovvero quello relativo all’installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete, nel presupposto che si tratti di opere accessorie e di completamento dell’intervento sulle facciate esterne nel suo insieme i cui costi sono collegati strettamente alla realizzazione dell’intervento stesso, il Bonus Facciate spetta nel caso in cui questi interventi si rendessero necessari per motivi “tecnici”, aspetto desumibile dai documenti di progetto degli interventi nel loro complesso.
L’Agenzia delle Entrate ha concluso, quindi, che la suddetta questione non può essere valutata in sede di interpello, bensì spetta al progettista esplicitare quali siano i motivi tecnici, dimostrando la necessità dell’installazione dei corpi illuminanti.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI