A Cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò
Secondo uno degli allegati definitori dello schema di regolamento edilizio tipo, adottato con Intesa della Conferenza Stato Regioni del 20/10/2016, la veranda non è altro che un “locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”.
Poiché la veranda non è una pertinenza, qualora si voglia chiudere un balcone per trasformarlo in veranda, è sempre necessario il permesso di costruire.
Ciò è quanto stabilito dalla sentenza n. 4280 del 22 giugno 2021 del T.A.R. Campania.
Più nello specifico, i giudici amministrativi si sono così espressi: “La veranda non può essere considerata né un’opera minimale né pertinenziale. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, anche di questa sezione la nozione di “pertinenza urbanistica” è meno ampia di quella definita dall’art. 817 c.c. e dunque non può consentire la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato principale. Infatti, il carattere pertinenziale in senso urbanistico va riconosciuto alle opere che, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono”.
Inoltre, i giudici partenopei hanno specificato che in presenza di opere abusive, l’ordine di rimessione in pristino va inteso come provvedimento doveroso. Difatti, l’abusività delle opere rende l’ordine di demolizione rigidamente vincolato e, per tale motivo, esso non richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni d’interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, dal momento che non è, peraltro, configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto.