A Cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò
Con l’ordinanza n. 6594/2021, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, se persona offesa, anche il singolo condomino è legittimato a sporgere querela contro l’amministratore, non essendo necessario il consenso di tutta l’assemblea.
Tale principio era già stato espresso dal Tribunale di Pordenone con la sentenza del 06/03/2019, secondo cui “Il condominio non è un soggetto giuridico dotato di una personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, ma uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini attraverso il quale deve esprimersi la volontà di sporgere querela; ne consegue che la presentazione di quest’ultima, in relazione ad un reato commesso in danno al patrimonio condominiale, presuppone uno specifico incarico conferito all’amministratore dall’assemblea dei condomini. Tale situazione non esclude che il singolo condomino sia legittimato o meno a sporgere querela nei confronti dell’autore del reato commesso contro il condominio”.
Nella vicenda in esame, si rivolgeva alla Corte di Cassazione un amministratore di condominio accusato di appropriazione indebita, al quale era stata sequestrata la documentazione contabile relativa al condominio che gestiva.
Il ricorrente asseriva che il sequestro probatorio era stato illegittimo per via dell’improcedibilità del reato, dal momento che a sporgere querela per il delitto di appropriazione indebita era stato uno solo dei condòmini, piuttosto che l’intera compagine.
Secondo parte ricorrente, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che ai fini della procedibilità bastasse la querela del singolo condomino.
Il Tribunale Supremo, nel dichiarare il ricorso inammissibile, stabiliva che, sebbene “l’istanza punitiva in favore del condominio deve essere necessariamente presentata dall’amministratore, all’esito di una delibera unanime dell’assemblea condominiale” (Cass., sent. n. 22407 del 14/05/2013), in realtà, detto principio “non può trovare applicazione nel caso concreto, ove si consideri che l’autore del reato di cui si chiede la punizione è proprio lo stesso amministratore, così risultando in stridente incompatibilità strutturale la pretesa del ricorrente di rimettere a se stesso il potere esclusivo di esporre la querela, contro sé medesimo”.
Dunque, nel caso in esame, in quanto persona offesa dal reato, il singolo condomino aveva pieno diritto di sporgere querela contro l’amministratore; difatti, le condotte abusivamente appropriative di quest’ultimo avevano colpito il suo patrimonio ed anche quello degli altri condòmini, avendo provocato la sottrazione delle quote condominiali versate dalla persona offesa e da ciascun condomino.