Con la risposta n. 685/2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriori aspetti legati al Superbonus e agli interventi che possono essere definiti strettamente collegati.
Nel caso esaminato, il condominio istante spiega all’Agenzia di voler procedere nella realizzazione della coibentazione a cappotto della facciata e del tetto dell’edificio. La facciata dell’edificio in oggetto è caratterizzata da elementi architettonici peculiari che, però, non hanno alcun valore storico e culturale, pertanto l’edificio non è sottoposto a vincoli storico-artistici e paesaggistici.
Sul piano tecnico, l’istante specifica che l’isolamento termico della facciata comporta dei lavori di rimozione e sostituzione degli elementi architettonici decorativi con elementi a misura isolanti, che incidono, anche economicamente, sulla realizzazione del cappotto termico esterno.
Ciò detto, il condominio istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se la sostituzione dei decori architettonici con altri elementi isolanti rientrerebbe nella categoria di spese accessorie collegate alla realizzazione dell’intervento trainante e, quindi, sia agevolata con il Superbonus.
Nel parere dell’Agenzia delle Entrate si legge che, con riferimento al quesito posto, la circolare n. 30/E del 2020 ha chiarito che: “Il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato (…). L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Si ricorda, infatti, che come stabilito dall’articolo 8 del citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 al fine di accedere al Superbonus, anche gli interventi in questione sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal medesimo decreto, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.
Pertanto, qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione e il successivo riposizionamento degli elementi architettonici decorativi sono interventi correlati alla coibentazione della facciata, le spese relative potranno essere ammesse alla detrazione nei limiti stabiliti dalla norma.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI