Un piano di rateizzazione con la metà dell’importo totale da pagare nella prima rata e il restante 50% suddiviso in rate di almeno 50 euro pari al numero di bollette normalmente emesse in 10 mesi.
Lo prevede l’Arera nella delibera che contiene le modalità, per i clienti domestici che dovessero trovarsi in condizioni di morosità, di rateizzazione delle bollette di elettricità e gas emesse da gennaio ad aprile 2022, per un periodo massimo di 10 mesi e senza interessi.
Per il sistema di rateizzazione la legge di bilancio ha previsto un fondo di 1 miliardo di euro, con un meccanismo di anticipo alla filiera elettrica da attuarsi con la CSEA, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.
In caso di inadempimento al pagamento da parte dei clienti finali domestici delle fatture emesse tra l’1 gennaio 2022 e il 30 aprile 2022, spiega l’Arera nella delibera del 30 dicembre, “i venditori sono tenuti ad inserire in una comunicazione di sollecito dai medesimi eventualmente effettuata, o comunque nella comunicazione di costituzione in mora anche l’offerta al cliente finale della possibilità di rateizzarne gli importi senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale”.
Il piano di rateizzazione deve prevedere: una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale; un numero di rate successive non cumulabili pari almeno al numero di bollette normalmente emesse in 10 mesi; che la prima rata sia di un valore pari al 50% dell’importo totale oggetto del piano di rateizzazione e che il restante 50% sia recuperato in rate successive di ammontare costante.
Qualora l’importo di ciascuna rata risulti inferiore a 50 euro, precisa la delibera, il numero delle rate potrà essere ridotto, nel rispetto della periodicità di fatturazione, non oltre il numero minimo necessario a determinare rate di importo non inferiore a 50 euro.
In ogni caso il numero di tali rate non potrà essere inferiore a due, anche derogando al valore dell’importo. I venditori possono anche negoziare con il proprio cliente finale un diverso accordo, per meglio rispondere alle esigenze del cliente, nei limiti di quanto previsto dalla Legge di bilancio.
Nel caso di cambio del fornitore, i venditori uscenti continuano a dare esecuzione al piano di rateizzazione.
In tutti i casi, comunque, si chiarisce, la volontà del cliente finale di aderire alla rateizzazione deve essere manifestata espressamente e, a tale fine, nella comunicazione devono essere indicati il termine ultimo entro cui il cliente finale può contattare il venditore per richiedere la rateizzazione e la modalità di adesione.
Qualora il cliente finale non si attenga al piano concordato e non proceda al pagamento di una o più rate, il venditore, accertato il mancato pagamento, può dar corso alle ordinarie procedure di sospensione della fornitura di energia elettrica.
FONTE: Ansa