Non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi, dai professionisti agli imprenditori, potranno chiedere la sospensione delle rate del mutuo per la prima casa, anche per tutto l’anno, a patto che il mutuo stipulato non sia di valore superiore a 400.000 mila euro.
La novità è contenuta nella Legge di Bilancio 2022 /articolo 1, comma 62), che proroga fino al 31 dicembre l’operatività del Fondo Gasparrini e l’estensione dei requisiti d’accesso.
La nuova proroga consente ai lavoratori autonomi, ai professionisti e agli imprenditori di presentare domanda fino al 31 dicembre 2022, a patto però di autocertificare di aver subito un calo di fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente alla domanda, a causa della chiusura o della restrizione della propria attività a causa dell’emergenza Covid-19.
Non cambiano quindi le regole generali previste dall’articolo 54 comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, che ha previsto in via emergenziale l’apertura del Fondo Gasparrini anche ai titolari di partita IVA.
La possibilità di sospensione si applica quindi anche ai mutui coperti dal Fondo di garanzia per la prima casa, e potrà essere richiesta anche dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa per i mutui ipotecari dalle stesse erogati.
Non sarà necessario presentare il modello ISEE, e la sospensione dal pagamento delle rate potrà essere concessa anche per i mutui precedentemente ammessi al Fondo Gasparrini, il cui pagamento sia ripreso regolarmente per almeno tre mesi.
La possibilità di richiedere la sospensione dal pagamento del mutuo prima casa riguarda in via ordinaria i lavoratori che: hanno cessato il rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; in caso di cessazione di rapporti di lavoro “atipici” di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; in caso di morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%; in caso di sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di cassa integrazione.
Fino al 31 dicembre 2022, per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione del modello ISEE. Si ricorda infatti che in via ordinaria l’accesso alla sospensione del mutuo spetta solo ai contribuenti con ISEE fino a 30.000 euro.
A differenza del tetto massimo ordinario di 250.000 euro, fino al 31 dicembre 2022 sono inoltre ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro.
Fino all’8 aprile 2022, la sospensione dal pagamento delle rate potrà essere richiesta anche per i contratti di mutuo in ammortamento da meno di un anno.
Non sarà possibile richiedere la moratoria dai versamenti nelle seguenti ipotesi: nel caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato; nel caso di fruizione di agevolazioni pubbliche (ad eccezione dei casi d’accesso al fondo per il mutuo prima casa); per i mutui relativamente ai quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che danno diritto al beneficio della sospensione, a specifiche condizioni.
La domanda per la sospensione del mutuo potrà essere presentata presso la banca che ha concesso il mutuo.