Le lamentele di chi riceve continuamente chiamate dai call center sono quotidiane. E c’è poco da dire, sono davvero una tempesta. L’unico strumento di difesa sembra sia l’iscrizione al Registro delle Opposizioni, per il momento attivo solo sui telefoni fissi. Ma le ultime modifiche normative varate dovrebbero consentire, a breve, l’estensione del raggio d’azione del Registro delle opposizioni anche alle numerazioni nazionali mobili.
Il decreto legge n. 139/2021, coordinato con la legge di conversione n. 205/2021, interviene infatti anche in materia di dati personali, andando a modificare il decreto legislativo n. 196/2003 (il Codice in materia di protezione dei dati personali) e la legge n. 5/2018 contenente “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato.”
L’art. 9 del dl n. 139/2021 va a modificare in particolare alcuni commi l’art. 1 e il primo comma dell’art. 2 della legge 5/2018. Il nuovo comma 1 prevede che possano iscriversi al registro delle opposizioni tutti coloro che vogliano opporsi al trattamento delle proprie utenze telefoniche fisse e mobili, ovvero “tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono nonché, ai fini della revoca di cui al comma 5, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l’intervento di un operatore per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.
Il comma 5, in virtù delle modifiche, dispone: “Con l’iscrizione al registro, si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l’uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca”.
Il comma 12 recita: “Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato con o senza l’intervento di un operatore umano o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste”.
L’art. 2 infine: “Tutti gli operatori che svolgono attività di call center per chiamate con o senza operatore rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell’obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n.196 del 2003”.