La legge di Bilancio 2022 ha abrogato il decreto Antifrodi (legge 234/2021, articolo 1, comma 41), e ne ha trasfuso il contenuto con alcune importanti semplificazioni, inserendo il nuovo comma 1-ter nell’articolo 121 del decreto legge 34/2020. In particolare, le semplificazioni in vigore dal 1° gennaio 2022 prevedono che, in caso di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, per bonus diversi dal superbonus e dal bonus facciate, l’obbligo di visto di conformità fiscale e di asseverazione di congruità della spesa non è applicabile agli interventi di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione temporale delle nuove norme, si può fare riferimento ai criteri dettati dall’agenzia delle Entrate con la circolare 16/E del 29 novembre 2021, emanata a chiarimento del decreto Antifrodi. Nell’occasione l’Agenzia delle Entrate ha infatti ritenuto di chiarire che la norma «si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021», data di entrata in vigore del decreto antifrodi.
Tuttavia, per non gravare i contribuenti di costi che non avevano potuto prevedere quando hanno deciso l’intervento, in via di eccezione al principio generale della data di invio telematico, l’Agenzia ha chiarito che «non sussiste il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’agenzia delle Entrate e di attestazione della congruità della spesa» per coloro che hanno eseguito il bonifico e ricevuto la fattura prima del 12 novembre, anche in caso di invio della comunicazione dal 12 novembre in poi.
Per quanto concerne l’ambito temporale di applicazione delle semplificazioni, le nuove norme e le relative semplificazioni dovrebbero applicarsi a tutte le comunicazioni inviate a partire dal 1° gennaio 2022, indipendentemente dalla data del bonifico o della fattura.
Non sembra, infatti, replicabile la deroga motivata dal principio dell’affidamento a tutela del contribuente, che dava rilevanza alla data del bonifico e della fattura, in quanto la nuova norma non introduce oneri aggiuntivi ma semplificazioni: quindi, anche nel caso di fatture e bonifici datati dicembre 2021 ma con invio telematico eseguito da gennaio 2022, le semplificazioni dovrebbero trovare applicazione.
Fonte: IlSole24Ore