Sono contenute in una scheda le indicazioni per le persone fisiche che intendono installare, in ambito personale o domestico, sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni. A stabilirlo è il Garante per la protezione dei dati personali.
Il vademecum dell’autorità fa parte delle iniziative dell’Autorità per migliorare e facilitare la conoscenza della normativa in materia di protezione dei dati personali – è disponibile sul sito istituzionale del Garante, nella pagina tematica.
Le persone fisiche possono, nell’ambito di attività di carattere personale o domestico, attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni senza alcuna autorizzazione e formalità, purché: le telecamere siano idonee a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza; vengano attivate misure tecniche per oscurare porzioni di immagini in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi; nei casi in cui sulle aree riprese insista una servitù di passaggio in capo a terzi, sia acquisito formalmente (una tantum) il consenso del soggetto titolare di tale diritto.
Al contrario, le persone fisiche non potranno, nell’ambito di attività di carattere personale o domestico, attivare sistemi di videosorveglianza nel caso in cui si trattino aree condominiali comuni o di terzi; ripresa aree aperte al pubblico (strade pubbliche o aree di pubblico passaggio); comunicazione a terzi o di diffusione le immagini riprese.