Se omologato dal giudice può senz’altro beneficiare dell’esenzione da bollo, registro e altri tributi prevista per i documenti finalizzati a definire lo scioglimento del matrimonio
In un accordo di separazione che prevede l’assegnazione della casa al marito, la contestuale attribuzione alla moglie di una somma destinata anche a estinguere il precedente mutuo sull’immobile e la conseguente accensione di un nuovo mutuo completamente intestato al marito, l’intera operazione, composta dalla vendita dell’abitazione e dalla nuova stipula del prestito bancario, può fruire del regime di favore che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e tributo per tutti gli atti volti ad agevolare la risoluzione dei rapporti coniugali (articolo 19 della legge n. 74/1987). L’accordo chiaramente deve essere inserito in un decreto di omologazione del tribunale. È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 260 dell’11 maggio 2022.
L’Agenzia ricorda la norma di favore secondo cui “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni…. sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa” (articolo 19 della legge n. 74/1987). La circolare n. 27/2012 ha poi chiarito che l’esenzione riguarda tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere per regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al divorzio, confermando così la portata estensiva dell’agevolazione
Anche la Corte di cassazione, richiamata dallo stesso istante, ha evidenziato che la ratio della norma è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali “senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi” (ordinanza n. 7966/2019). La stessa Corte suprema, in una diversa pronuncia, ha precisato che la disciplina di favore riguarda tutti gli accordi finalizzati a definire i rapporti in crisi, sia quindi gli atti di contenuto “necessario”, come l’affidamento del figlio o l’assegnazione della casa, sia quelli di contenuto “eventuale”, originati dalla separazione ma conclusi in via autonoma dai coniugi per realizzare il nuovo regime di vita (Cassazione, ordinanza n. 4144/2021).
Alla luce della normativa, della prassi e della giurisprudenza, l’Agenzia, in linea con la soluzione prospettata dall’istante, ritiene che possa fruire della disciplina agevolativa anche il contratto di mutuo che sebbene stipulato con una terza parte, la banca, può essere incluso fra “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio” volti a definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi, come indicato dalla norma di favore.
L’Agenzia precisa, infine, che tale condizione deve risultare dalle clausole contenute nell’accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale. Quindi il contratto di mutuo può beneficiare dell’esenzione nei limiti dell’ammontare indicato in tale accordo.