Il decreto “fisco lavoro ” n. 146 2021, collegato alla Legge di Bilancio 2022, ha introdotto numerose modifiche al testo unico sulla sicurezza sul lavoro, in particolare sulla formazione, apportate con l’articolo 13, che prevede nuovi obblighi e un inasprimento delle sanzioni.
L’INL, con circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, ha fornito indicazioni sui nuovi obblighi formativi che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, Per la piena attuazione si è in attesa dell’Accordo Stato Regioni da emanarsi entro il 30 giugno 2022.
Sul tema è intervenuto anche un nuovo articolo nella conversione in legge del decreto 21/2022 (legge 52 2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 2022) che, almeno fino all’emanazione dell’Accordo, proroga la possibilità di formazione a distanza (prevista per l’emergenza Covid 19) per i corsi obbligatori sui temi della salute e sicurezza ai dipendenti.
Si prevede infatti l’equiparazione tra formazione in videoconferenza (in modalità sincrona) e formazione in presenza, ma fanno eccezione i casi in cui il Testo unico per la sicurezza sul lavoro preveda un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
Formazione datori di lavoro, dirigenti e preposti
Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. La novità consiste nel coinvolgimento dei datori di lavoro nell’obbligo formativo. Per l’individuazione della durata dei contenuti minimi e delle modalità si attende l’accordo da definire in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome, entro il 30 giugno 2022. Fino ad allora – sottolinea l’ispettorato – restano in vigore e vanno considerati gli obblighi previsti già dal Testo Unico, anche in relazione alla formazione di dirigenti e preposti con cadenza almeno biennale.
La carenza di questi requisiti attualmente non potrà costituire motivo di adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 (si tratta del meccanismo per cui l’organo di vigilanza impartisce al contravventore la prescrizione di regolarizzazione in un termine massimo di sei mesi e in caso di adempimento, con il pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda si ottiene l’estinzione del procedimento penale).
In sintesi, per la formazione di datori di lavoro dirigenti e preposti non ci sono novità già operative.
Obbligo di addestramento
Un’altra rilevante novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda invece i nuovi obblighi di addestramento, che sono già in buona parte operativi.
In precedenza, si richiedeva che lo svolgimento dell’addestramento avvenisse sotto la guida di “personale esperto”, mentre si prevede ora specificamente la necessità di prove pratiche “per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Questi aspetti, afferma la circolare dell’ispettorato, a differenza dei precedenti, trovano immediata applicazione dal 21 dicembre 2021.
Si specifica anche che il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” riguarderà le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento, e cioè dal 21 dicembre 2021, e che comunque non rileva ai fini sanzionatori. Sul tema pero l’ispettorato si riserva l’emanazione di una specifica disposizione.