In qualità di sostituto di imposta, anche il condominio, al momento del pagamento, opera una ritenuta d’acconto del 4% dell’imposta dovuta sui corrispettivi, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.
Si deve procedere con la ritenuta anche se i corrispettivi si riferiscono ad attività commerciali non esercitate abitualmente (redditi diversi).
La cadenza con cui è necessario procedere con il versamento è strettamente collegata all’ammontare delle ritenute operate:
-se raggiunge l’importo di 500 euro, va effettuato nei tempi e nei modi ordinari;
-se non si raggiunge l’importo, il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno (sommando gli importi maturati sino a quel momento).
Ritenuta condominio 4 per cento: codice tributo
La ritenuta d’acconto al 4% del condominio deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, ove l’importo superi i 500 euro.
Su questo punto, in passato l’Agenzia delle Entrate ha chiarito più volte che tale disposizione rappresenta comunque una facoltà. In altre parole, il versamento della ritenuta sopra i 500 euro non è un obbligo ma una scelta del contribuente, con la ratio di evitare obblighi per importi trascurabili (come avveniva fino al 2016 ad esempio).
Il codice tributo per il versamento con modello F24 cambia a seconda della natura del soggetto percipiente:
-codice tributo 1019, per i percipienti del corrispettivo che sono soggetti passivi dell’Irpef;
-codice tributo 1020, per i percipienti del corrispettivo che sono soggetti passivi dell’Ires.
Inoltre, con cadenza annuale, il sostituto d’imposta deve rilasciare all’interessato apposita certificazione da cui risultano le somme erogate e le ritenute applicate.
Ritenuta condominio 4%: istruzioni generali
La ritenuta si applica sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative ai contratti di appalto, di opere e servizi resi nell’esercizio di impresa, ovvero nell’esercizio di attività commerciali occasionali e non abituali.
Come si legge nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, sono assoggettate a ritenuta, le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, per l’esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio.
La ritenuta del 4% deve essere applicata anche sui corrispettivi delle prestazioni di opera e servizi resi da soggetti non residenti, qualora abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Sono, invece, esclusi i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera, come i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, di assicurazione, di trasporto e deposito, a meno che il corrispettivo non sia dovuto in base a contratto di servizio di energia.
La ritenuta del 4% non si applica:
-sui corrispettivi pagati per forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene;
-sui corrispettivi di prestazioni d’opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo, anche occasionale (per esempio, prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri), perché questi sono assoggettati alla ritenuta del 20%;
-sulle somme corrisposte alle imprese e ai professionisti che i condomìni pagano mediante bonifici bancari o postali per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica. In questi casi, infatti, per evitare che imprese e professionisti subiscano un doppio prelievo, si applica la sola ritenuta (effettuata da banche o Poste italiane Spa) prevista dal decreto legge n. 78 del 2010 (pari, dal 1° gennaio 2015, all’8%).
https://www.informazionefiscale.it/Ritenuta-condominio-4-istruzioni-codice-tributo