È il 17 ottobre 2022 il termine per l’invio telematico della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione al superbonus e ai bonus casa, per partite IVA e soggetti IRES, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre.
È stata la legge di conversione del decreto legge n. 17/2022 a prevedere la proroga rispetto al termine generale del 29 aprile, con il fine di rendere più agevole la monetizzazione dei bonus casa e del superbonus per i contribuenti esclusi dalla messa a punto del modello 730 precompilato.
Il rinvio si applica alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura relative alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni relative alle spese sostenute nel 2020 e, come disposto dal comma 2-bis inserito all’articolo 10 quater del decreto legge n. 4/2022: “Al fine di consentire l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’anno 2022, i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022”.
La scadenza è stata quindi rinviata al 15 ottobre 2022, termine che cadendo di sabato è automaticamente differito al lunedì immediatamente successivo, e quindi al 17 ottobre.