A chi spettano la manutenzione, la riparazione e la sostituzione della caldaia? Al proprietario o all’inquilino? Se per quanto riguarda la sostituzione e la riparazione la risposta può sembrare scontata, non è così per quanto riguarda la manutenzione, che può essere ordinaria o straordinaria.
La manutenzione ordinaria della caldaia spetta all’inquilino, così come la sostituzione di piccoli componenti che con il corso del tempo e l’utilizzo si possono usurare. Anche la pulizia periodica dei filtri a ogni cambio di stagione è di competenza dell’inquilino, così come la Certificazione di conformità obbligatoria e il pagamento della tassa alla Asl.
Diverso, invece, il caso di riparazione di una caldaia o di sostituzione di pezzi più importanti. Lo ha stabilito la sentenza n. 19.744 del 2014, che differenzia la manutenzione ordinaria da quella straordinaria. Per “manutenzione straordinaria” si intende proprio il rifacimento dell’impianto in seguito alla rottura di uno dei componenti dell’impianto. Può accadere anche che la responsabilità non sia dell’inquilino, è che la caldaia sia rimasta danneggiata da fulmini o sbalzi di corrente, e quindi in questi casi sarà comunque il proprietario a dover pagare le spese di riparazione.
L’adeguamento dell’impianto della caldaia spetta sempre al locatore. Se invece il guasto alla caldaia è dovuto all’inquilino, cioè alla mancanza di manutenzione ordinaria, le spese dovrà pagarle l’inquilino.
In sintesi, dunque, l’inquilino è responsabile della manutenzione ordinaria; mentre il proprietario dell’abitazione è responsabile della manutenzione straordinaria.