Nell’ambito degli interventi che possono accedere agli incentivi fiscali per l’edilizia, come il Superbonus 110% o il Bonus ristrutturazione, un posto di rilievo è occupato dalla realizzazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo.
Su questo tema, ci si chiede spesso in quali casi sia necessario accatastare l’impianto fotovoltaico, oppure eseguire una variazione catastale dell’immobile cui l’impianto accede. Si segnalano pertanto i chiarimenti oggetto della Risoluzione 06/11/2008, n. 3/T, poi confermati dalla Circolare 19/12/2013, n. 36/E (e ancor prima in parte ripresi dalla Nota Ag. Territorio 22/06/2012, n. 31892). In sintesi:
– I manufatti ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria catastale “D/1” “opifici” oppure nella categoria “D/10” “fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole” qualora sussistano i requisiti di ruralità; nella deter¬minazione della rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e, quindi, di “opificio”.
– Viceversa, per le installazioni fotovoltaiche poste su edifici o realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto assimilabili agli impianti di pertinenza degli immobili (vedi Circolare 19/12/2013, n. 36/E, punto 3). È tuttavia necessario presentare la dichiarazione di variazione per rideterminare la rendita dell’unità immobiliare a cui è integrato, quando l’impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari almeno al 15%. In tal senso si era già espressa la Circolare 04/08/2005, n. 10/T nell’ambito dell’applicazione dell’art. 1 della L. 311/2004, comma 336, concernente la necessità di presentare atti di aggiornamento catastale in presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie.
Inoltre, si precisa che non hanno autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immo¬biliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, come quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici.
In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell’impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
1) la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kW per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
2) la potenza nominale complessiva in kW non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che l’impianto sia installato al suolo o sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
3) per le installazioni al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 mc, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’art. 3 del D.M. 28/1998, comma 3, lettera e).