L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni spettanti per gli impianti fotovoltaici. Ha infatti precisato che l’installazione dell’impianto fotovoltaico servente la propria abitazione consente il bonus casa al 50% anche nel caso di installazione su adiacente capannone agricolo di proprietà di un familiare.
L’Agenzia, con alcune risposte a interpello, aveva confermato la possibilità di godere del superbonus installando l’impianto fotovoltaico dedicato all’abitazione:
• su terreno di pertinenza (Risposta n. 171/2021);
• su altro edificio di proprietà (Risposta n. 614/2021).
Mai prima d’ora, però, si era parlato di installazione su terreno di proprietà di terzi, in questo caso un familiare del soggetto che beneficia dell’impianto.
Pertanto il chiarimento fornito consente di percorrere un ulteriore passo avanti, secondo il quale l’installazione ai fini del godimento delle detrazioni fiscali previste dai bonus edilizi possa essere fruita anche per impianto sito su di una proprietà altrui purché servente l’abitazione del contribuente che ne usufruisce.
L’agenzia delle Entrate precisa che, come ribadito con la Circolare n 28/2022, per usufruire della detrazione occorre che:
• l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione, quali luci domestiche, illuminazione, alimentazione apparecchi elettrici, ecc.;
• l’impianto sia posto al servizio della abitazione.
Sempre sul tema, si ricorda che il comma 10 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022 ha previsto che dal 1 gennaio 2023 siano ammessi al superbonus gli interventi “trainati” di installazione di impianti fotovoltaici realizzati da Onlus, Odv e Aps in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati i “trainanti” (se situati all’interno di centri storici vincolati).