Per orientarsi tra le agevolazioni fiscali previste per chi acquista la “prima casa”, ancor più consistenti per i giovani under 36, e non cadere in errore tra i vincoli da rispettare, viene in aiuto la Guida per l’acquisto della casa, aggiornata e pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “l’Agenzia informa” e sulla rivista FiscoOggi. Restyling pure della brochure dedicata agli Under 36: le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, presente nella pagina “Depliant e infografica”.
“Prima casa under 36”, consistenti i benefici
Chi ha meno di 36 anni di età e un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui, se acquista la prima casa con atto stipulato tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, ha diritto a notevoli vantaggi fiscali.
La legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022, articolo 1, comma 74), infatti, ha rinnovato per un altro anno le agevolazioni “prima casa under 36” previste inizialmente dal decreto Sostegni bis.
In cosa consistono? In caso di acquisto non soggetto a Iva, sono azzerate le imposte di registro e ipocatastali. In caso, invece, di compravendita soggetta a Iva, oltre a non pagare le imposte di registro e ipocatastali, è concesso un credito di imposta di importo pari all’Iva versata al venditore per l’acquisto, che può essere utilizzato:
• per pagare le imposte (di registro, ipotecaria e catastale) sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
• per compensare le somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo “6928”
• per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato.
La guida ricorda, come chiarito dalla circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021, che il credito di imposta “prima casa under 36” può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto, o della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto.
L’acquisto con i benefici “prima casa”, senza errori
L’aggiornamento del vademecum è l’occasione per fare il punto sulle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa”.
Chi la compra da un privato o da un’impresa che vende in esenzione Iva, versa l’imposta di registro nella misura del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, e paga le imposte ipocatastali nella misura fissa di 50 euro ognuna.
Chi, invece, acquista la prima casa da un’impresa soggetta a Iva, deve pagare l’Iva con aliquota al 4%, anziché al 10%, e pagare le imposte di registro e ipocatastali nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
Per beneficiare delle agevolazioni fiscali, però, bisogna rispettare determinati requisiti. Innanzitutto avere la residenza nel Comune dove si trova l’immobile o trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto. Inoltre non essere titolare, nemmeno con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile da acquistare. Infine dichiarare, all’atto di acquisto, di non possedere un altro immobile, in tutto il territorio nazionale, acquistato con l’agevolazione prima casa o, in caso contrario, venderlo entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.
La guida precisa, inoltre, i casi di insussistenza dei requisiti e le ipotesi in cui decadono le agevolazioni prima casa. Infine ricorda che gli immobili ammessi ai benefici sono quelli che rientrano nelle categorie catastali A/2 (unità civili), A/3 (economiche), A/4 (popolari), A/5 (ultra popolari), A/6 (rurali), A/7 (villini). Sono, infatti, esclusi gli immobili che appartengono alle categorie catastali A/1 (dimore signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).