Il decreto legge in esame modifica la disciplina della cessione dei crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi (recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus 110%, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche). Nello specifico, con l’eccezione di alcune deroghe
per gli interventi già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta; rimane come unica possibilità di fruizione del credito l’utilizzo in detrazione fiscale.
Per quel che attiene la valutazione dei profili contabili delle disposizioni in esame, l’Istat ne valuta gli effetti sulle statistiche di finanza pubblica, applicando le regole europee che sovrintendono la compilazione dei Conti Nazionali e, in particolare, quelle relative agli aggregati che concorrono al Conto delle Amministrazioni
Pubbliche, definite nel Sistema Europeo dei Conti 2010 – SEC2010 – e nel Manual on Government Deficit and Debt – MGDD. Quest’ultimo è un complemento indispensabile del SEC2010 e fornisce indicazioni metodologiche e interpretative sulla registrazione all’interno del sistema dei conti pubblici di specifiche operazioni o
provvedimenti attuati dalle autorità di governo.
Il trattamento nei Conti Nazionali dei crediti di imposta introdotti all’indomani dello scoppio della pandemia ha posto importanti questioni di carattere metodologico in ragione delle nuove caratteristiche che queste misure agevolative presentano: trasferibilità a terzi, utilizzo differito nel tempo e utilizzo in compensazione con altri
debiti fiscali e contributivi. Questi aspetti riguardano tutti i bonus edilizi, tra cui il Superbonus 110%.
Come premessa alle considerazioni sui profili contabili della cedibilità del credito che si sviluppano nei paragrafi successivi, vengono richiamate alcune definizioni e regole classificatorie del SEC2010 inerenti i crediti di imposta.
Istat-memoria-commissione-finanze-camera-2marzo2023