Il Sismabonus acquisti è una detrazione Irpef dedicata all’acquisto di immobili antisismici realizzati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, attraverso interventi di demolizione o ricostruzione di edifici siti in zone sismiche 1, 2 e 3, con lo scopo di ridurre il rischio sismico. Difatti, a fruire di tale detrazione del 75% o dell’85% del prezzo di acquisto sino a un massimo di 96.000 euro non è chi commissiona gli interventi antisismici, ma chi acquista l’immobile.
L’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema tramite la Risposta n. 467/2023 del 24/11/2023. Nel caso specifico un’impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare ha acquistato un’area in zona classificata a rischio sismico “3” con dei fabbricati da demolire e ricostruire, con ampliamento volumetrico, in modo da realizzare così un nuovo complesso immobiliare.
L’impresa prosegue spiegando che lo scopo finale è quello di vendere gli appartamenti con il Sismabonus acquisti, praticando lo sconto in fattura agli acquirenti che opteranno per tale possibilità.
La suddetta impresa ha stipulato un contratto preliminare di compravendita di immobile da costruire avente ad oggetto un appartamento, un vano cantina e un posto auto, facenti parte del complesso immobiliare in corso di edificazione, nonché la vendita degli arredi indicati nel relativo capitolato.
In merito all’intervento descritto, però, non è stata depositata l’asseverazione da redigere secondo l’allegato B prevista dal DM 58/2017. Tale asseverazione è fondamentale per far sì che l’acquirente possa fruire del Sismabonus acquisti e deve essere consegnata dall’impresa stessa al momento della richiesta o della presentazione del titolo abitativo.
Ciò premesso, gli istanti si sono rivolti all’Agenzia delle Entrate per chiedere:
• se tutte le unità immobiliari potranno beneficiare del Sismabonus acquisti e dello sconto in fattura, posto che la volumetria del nuovo complesso edificato sarà superiore rispetto a quella dell’edificio preesistente;
• se è possibile beneficiare del Sismabonus acquisti nel caso in cui l’impresa presenti in ritardo l’asseverazione prevista, avvalendosi della remissione in bonis;
• chi sia il soggetto tenuto al versamento della sanzione dovuta per la remissione in bonis e a quanto ammonta tale sanzione;
• se è possibile fruire anche dell’agevolazione “bonus mobili”.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta al caso di specie, ha in primis chiarito che è possibile fruire del Sismabonus acquisti anche nel caso in cui vi sia un ampliamento volumetrico dell’edificio preesistente, pertanto anche se le unità immobiliari saranno più numerose rispetto a quelle dell’edificio demolito, ciò è ininfluente, pertanto tutti gli acquirenti di tutte le unità immobiliari potranno richiedere la citata agevolazione.
Per quanto concerne la remissione in bonis, il Fisco ha ricordato che l’articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha introdotto questa “particolare forma di ravvedimento operoso (c.d. remissione in bonis) volto ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.”
La remissione in bonis prevede una sanzione pari a 250 euro e prevede che i documenti vengano presentati entro i termini della prima dichiarazione dei redditi in cui esercitare il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione.
Inoltre, nel caso in cui si scelga di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, la remissione in bonis è consentita se i documenti mancanti sono integrati prima della comunicazione con cui il contribuente mette al corrente l’Agenzia della propria scelta.
Nel caso esaminato e alla luce di quanto detto, dato che l’acquirente non ha ancora inviato all’Agenzia delle Entrate alcuna comunicazione in merito allo sconto in fattura, l’impresa potrà presentare tardivamente l’asseverazione necessaria che avrebbe dovuto presentare contestualmente al titolo abilitativo, pagando la relativa sanzione prevista appunto dall’istituto di remissione in bonis, in modo che l’acquirente possa poi richiedere il Sismabonus acquisti.
Difatti, il Fisco dichiara: “la sanzione risulta a carico del soggetto su cui ricadeva l’obbligo di presentarla tempestivamente o al quale lo stesso è riconducibile (oltre che materialmente possibile), nel caso di specie la società costruttrice promittente venditrice. L’ asseverazione non riguarda un singolo appartamento o cespite da alienare, ma l’intero complesso realizzato, risultando dunque unica per tutti gli immobili compravenduti. A fronte di un unico adempimento omesso da sanare, unica è la relativa sanzione da versare.”
Per quanto riguarda il quesito inerente alla possibilità di fruire anche del bonus mobili, l’Agenzia ha spiegato che in linea generale coloro che fruiscono del Sismabonus acquisti possono richiedere anche il bonus mobili, il quale è riconosciuto per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all’articolo 16bis del TUIR (bonus ristrutturazioni), disciplina da cui discendono anche il Sismabonus e il Sismabonus acquisti. Difatti “La circolare n. 17/E del 2023 chiarisce che, poiché tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio indicati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del TUE sono compresi anche quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico, il ”bonus mobili” spetta anche ai contribuenti che fruiscono del ”sismabonus” e del ”Superbonus” di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio).”
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI