La “Riforma Cartabia” ha rivoluzionato radicalmente non solo le procedure civili e penali, ma anche gli istituti di risoluzione alternativa delle controversie, quali la mediazione e l’arbitrato, con effetti che incidono notevolmente sul mondo condominiale e immobiliare.
Il Condominio, infatti, si ritrova spesso coinvolto in procedimenti di mediazione obbligatoria, concepita per rappresentare un’effettiva opportunità nella gestione dei conflitti condominiali. I procedimenti di mediazione vengono infatti attivati sia nei casi di impugnazione di una delibera assembleare, sia in quelli di opposizione al decreto ingiuntivo promosso verso il singolo condòmino.
In questo contesto, lo scorso 31 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. n. 150/2023, che disciplina gli organismi di mediazione, i requisiti per i mediatori e le nuove indennità di mediazione da corrispondere al momento del deposito della domanda e dell’adesione per il primo incontro. Le disposizioni del D.M. 150/2023 sono entrate in vigore il 15 novembre, cambiando le tariffe della mediazione in condominio per le procedure attivate a partire da tale data.
Il nuovo tariffario valorizza l’impegno e la professionalità dei mediatori, che d’ora in avanti percepiranno una remunerazione più adeguata per il loro impegno. Ma gli aumenti applicati potrebbero rappresentare un grosso problema per gli utenti.
Sulla base delle disposizioni della Riforma Cartabia, D.M. 150/2023 ha previsto il pagamento, all’atto del deposito dell’istanza e dell’adesione, di un importo composto da “indennità” e “spese vive”. L’indennità è, a sua volta, ripartita in due distinte voci: “spese di avvio del procedimento di mediazione” e “compenso per il mediatore”.
Le spese vive comprendono, a loro volta, ulteriori costi che consistono nel corrispettivo per i “servizi accessori” offerti dall’Organismo, quali le spese sostenute per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi, per il rilascio delle copie dei documenti.
In caso di mancata conciliazione al primo incontro, non sarà dovuta alcuna spesa ulteriore. Quando invece già al primo incontro viene trovato un accordo, o nel caso la mediazione dovesse proseguire in incontri successivi, all’Organismo sarà dovuto un importo a titolo di “Spese di mediazione”. Importo che prevede una maggiorazione del 10%, nel caso in cui si raggiunga l’accordo conciliativo al primo incontro; una maggiorazione del 25%, nel caso in cui si raggiunga l’accordo conciliativo negli incontri successivi; nessuna maggiorazione nel caso in cui la mediazione prosegua in incontri successivi al primo, ma senza raggiungere alcun accordo conciliativo.
Infine, in base all’articolo 28, comma 8, del D.M. 150/2023, nel caso in cui la mediazione costituisca condizione di procedibilità della giudiziale, o fosse demandata dal giudice, l’indennità di mediazione e le spese di mediazione sono ridotte di un quinto.