La tutela della privacy rappresenta un obbligo prioritario per l’amministratore condominiale, chiamato a preservare e gestire le informazioni personali di tutti i condòmini.
è l’articolo 1130 del Codice Civile a stabilire le responsabilità dell’amministratore, evidenziando l’importanza di gestire il “Registro di anagrafe condominiale” con scrupolosità.
Il Registro, conforme alle direttive del Garante della Privacy, raccoglie dati essenziali quali le generalità dei proprietari, titolari di diritti reali e personali di godimento, codice fiscale, residenza o domicilio e dati catastali delle unità immobiliari. Il numero di telefono non è incluso, al fine di garantire un livello di riservatezza adeguato.
L’elenco comprende anche dati personali sensibili, definiti dal Garante come informazioni in grado di identificare direttamente o indirettamente una persona fisica, fornendo dettagli sulle sue caratteristiche, abitudini, stile di vita, relazioni personali, stato di salute e situazione economica. Ciò include dati di identificazione diretta, dati sensibili quali origine razziale o etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, salute, nonché dati su condanne penali e reati.
Il Garante della Privacy, nel vademecum “Il condominio e la privacy”, sottolinea l’importanza del consenso dell’interessato per la comunicazione dei dati personali a terzi, salvo obblighi di legge o necessità contrattuali.
Negli anni, l’attenzione sulla privacy è cresciuta, aumentando la responsabilità degli amministratori condominiali. Il Regolamento europeo sulla privacy impone il trattamento liceo, corretto e trasparente dei dati personali, nonché la decisione sull’organizzazione della loro gestione.
L’amministratore affronta sfide particolari in situazioni di morosità, cercando di riscuotere somme tramite azioni legali. Tuttavia, il Garante della Privacy vieta la pubblicazione dei nomi dei morosi sulla bacheca condominiale, proteggendo il diritto alla riservatezza.
Le informazioni relative al debito possono essere comunicate in assemblea senza identificare direttamente i condòmini inadempienti.
L’installazione di sistemi di videosorveglianza deve essere approvata dall’assemblea, rispettando il principio di proporzionalità e seguendo le linee guida del Garante.