Le tabelle millesimali costituiscono le quote di proprietà nel condominio. Sono necessarie in quanto rappresentano la dimensione dei diritti di ciascun condòmino sulle parti comuni e sui servizi condominiali. Rappresentano inoltre lo strumento principale per la suddivisione delle spese condominiali in base alla proprietà di ciascun condòmino. Forniscono inoltre un parametro, insieme ai quorum, utilizzato per stabilire le maggioranze nelle decisioni assembleari, siano esse costitutive o deliberative.
In caso di tabelle millesimali errate, è necessario apportare le opportune correzioni. Per effettuare le rettifiche o le modifiche non occorre l’unanimità ma si può intervenire a maggioranza. Questo vuole dire che, anche se le correzioni riguardano un solo condomino, si può procedere con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea.
A fare chiarezza su cosa si deve fare in caso di tabelle millesimali errate è stato Il Sole 24 Ore, rispondendo ad un quesito sul tema.
In base a quanto previsto dall’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condòmino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
• 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
• 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Le norme di cui all’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.
Nel caso in cui l’assemblea non riesca a deliberare, ogni condòmino ha la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria, che – una volta accertato l’errore, anche tramite una Consulenza tecnica d’ufficio – “provveda ad apportare le necessarie modifiche alla tabella millesimale esistente”.
Le modifiche alla tabella millesimale hanno effetto costitutivo e hanno efficacia dal momento in cui intervengono.