Il citofono condominiale deve essere considerato una parte comune dell’edificio, poiché serve a tutte le persone che vi abitano. Di conseguenza, in caso di guasto, ogni condòmino deve partecipare alla spesa di riparazione in proporzione ai millesimi che possiede, a meno che il regolamento condominiale stabilisca diversamente.
Diverso è il caso del guasto provocato per negligenza di uno dei condòmini: sarà quest’ultimo, in tale ipotesi, a doversi occupare della riparazione.
Se si tratta del campanello rotto di un singolo appartamento, il guasto deve essere riparato dal proprietario quando l’intervento è di manutenzione straordinaria e non è legato all’uso e consumo quotidiano del citofono.
Trattandosi di un bene comune, la riparazione del citofono condominiale deve essere a carico di tutti i condòmini a meno che il regolamento preveda in altro modo. Così stabilisce il Codice civile, al comma 1 dell’articolo 1123, secondo cui le spese necessarie alla prestazione dei servizi nell’interesse comune (tra i quali, c’è anche il citofono) sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. Tale principio è valido se il regolamento condominiale non dispone alcunché al riguardo.
Ci possono però essere delle eccezioni. Una, anche se non molto frequente, è quella che riguarda l’installazione di singole pulsantiere collegate ai vari appartamenti. In tal caso l’impianto ha uso individuale ed è di proprietà individuale, benché posizionato su una parte di proprietà comune come, ad esempio, un muro perimetrale. Di conseguenza, ciascuno dovrà provvedere a proprie spese alle eventuali riparazioni o sostituzioni.
L’altra eccezione è quella che interessa il singolo condòmino, responsabile del guasto per negligenza o per incuria.
Nel caso in cui non si riesca a capire chi abbia provocato il guasto, il danno deve essere considerato paragonabile ad un caso fortuito, come ad esempio un atto vandalico o ad una rottura per cosiddetta vetustà, e la spesa dovrà essere ripartita tra tutti i condomini.
In una casa data in affitto, se c’è il campanello rotto deve occuparsi della riparazione il proprietario dell’unità immobiliare. Chi ha preso la casa in locazione, infatti, dovrà pagare solo le spese per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria, come dispone l’articolo 1576 del Codice civile. Dunque, salvo che non sia diversamente stabilito nel contratto, le spese a carico dell’inquilino saranno solo quelle derivanti da deterioramenti causati dalla negligenza e dall’usura. Pertanto, se è necessario sistemare il citofono non perché lo si è utilizzato molto, ma perché un componente è vecchio e causa il guasto, allora la spesa grava sul proprietario.
Occorre anche distinguere tra riparazione e sostituzione. Quest’ultima rappresenta un intervento di miglioramento dell’impianto, in alcun modo addebitabile all’inquilino. Le parti possono comunque mettersi d’accordo per il concorso nella spesa, ma nessuna norma consente al proprietario di imporre al conduttore il pagamento parziale o totale del rifacimento dell’impianto citofonico.