Il legislatore ha introdotto nuovi requisiti ai quali i titolari di strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere oppure di unità immobiliari destinate alla locazione con finalità turistica oppure breve dovranno uniformarsi per proseguire o avviare le proprie attività ricettive in favore dei turisti.
Ai sensi dell’articolo 13 ter Decreto Anticipi sarà infatti necessario munirsi del cd. CIN, ovvero il Codice Identificativo Nazionale, nonché, per le sole unità immobiliari destinate a locazione turistica o breve, dotare l’unità immobiliare in questione di determinati dispositivi di sicurezza.
Ai sensi del quindicesimo comma dell’articolo 13 ter del Decreto Anticipi, le nuove norme avrebbero dovuto trovare applicazione a partire dal 2 novembre 2024, che corrisponde al sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale BDSR (Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche) e del portale telematico di assegnazione del CIN, avviso che è stato pubblicato in data 3 settembre 2024.
Tuttavia, preso atto delle criticità denunciate dalle associazioni di categoria e che riguardano la gestione della piattaforma digitale per il rilascio del CIN, oltre alle modalità di interscambio tra le esistenti banche dati regionali e quella nazionale, e rilevata la necessità di trattare in modo uniforme tutti gli utenti finali della BDSR nonché agevolare le attività proprie delle piattaforme online di locazione a breve termine, il competente Ministero per il Turismo ha disposto proroga al primo gennaio 2025 del termine entro il quale tutti gli operatori dovranno munirsi del CIN.
Una volta ottenuto, il CIN dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento concesso in locazione e in ogni annuncio dell’immobile, sia su carta stampata sia online.
Per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza di cui gli immobili destinati a locazione turistica e breve dovranno essere muniti, il decreto legge n. 153/2023 prevede la presenza di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio nonché di estintori portatili che dovranno rispettare i requisiti previsti nell’allegato I, punto 4.4. del Decreto del Ministero dell’Interno del 3 settembre 2021. In caso di esercizio dell’attività di locazione breve e turistica in forma imprenditoriale, gli impianti dell’unità immobiliare dovranno inoltre corrispondere ai requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
In caso di mancata osservanza delle nuove prescrizioni sono previste pesanti sanzioni: lo svolgimento della locazione turistica/breve per un immobile privo del CIN viene sanzionato con una sanzione pecuniaria da 800 a 8mila Euro, mentre la mancata esposizione viene sanzionata con pena pecuniaria da 500 a 5mila Euro, in relazione alla dimensione dell’immobile nonché con la immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato. In caso di insussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti trovano applicazione le relative sanzioni regionali o statali, mentre in caso di assenza dei rilevatori e degli estintori è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 Euro per violazione accertata.
Infine, in caso di svolgimento dell’attività di locazione turistica o breve in forma imprenditoriale, il titolare dell’attività è tenuto a presentare, presso il competente Sportello Unico per le Attività Produttive del proprio Comune, la Segnalazione Certificato di Inizio Attività (SCIA), corredata da tutte le attestazioni ed allegati previsti, pena l’applicazione, in caso di mancata osservanza, di una sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 Euro, in relazione alle dimensioni dell’immobile.