L’articolo 1129 del Codice Civile stabilisce che, qualora il numero dei condomini sia superiore a otto e l’assemblea non provveda alla nomina di un amministratore, quest’ultimo possa essere designato dall’autorità giudiziaria su richiesta di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario. Tale procedimento non richiede la preventiva mediazione obbligatoria, trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione che si svolge in Camera di Consiglio. Anche l’amministratore nominato dal Tribunale deve soddisfare i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. L’intervento giudiziario ha la funzione di garantire la continuità della gestione condominiale, prevenendo eventuali ostacoli all’attività del condominio dovuti all’assenza di un rappresentante legale.
Sebbene l’assemblea sia l’organo principale deputato alla nomina dell’amministratore, l’intervento del giudice è considerato una misura di carattere suppletivo. È quindi fondamentale che i condomini vengano consultati mediante la convocazione di un’assemblea per deliberare sulla nomina e per valutare l’opportunità di ricorrere al Tribunale. L’autorità giudiziaria può intervenire solo in caso di esito infruttuoso dell’assemblea, o qualora questa non riesca a raggiungere un accordo in merito alla nomina dell’amministratore.
Le spese del procedimento, come previsto dal primo comma dell’articolo 1129, devono essere sostenute anticipatamente da chi ne fa richiesta, senza coinvolgere l’intero condominio. Poiché si tratta di un provvedimento di volontaria giurisdizione, non si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile relative alle spese processuali. La giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, chiarisce che questo procedimento non è considerato contenzioso in senso stretto, non avendo carattere definitivo e potendo essere modificato o revocato su richiesta delle parti coinvolte.
L’iniziativa di un condomino o di un gruppo di condomini per ottenere la nomina giudiziale dell’amministratore apporta vantaggi per l’intero condominio e per la gestione comune. In questo contesto, i condomini che abbiano sostenuto anticipatamente delle spese per il bene comune hanno diritto a un rimborso, così da evitare un ingiustificato arricchimento degli altri condomini. Tale rimborso può essere disposto anche tramite una delibera assembleare.
A cura di Sabrina Schemani, Studio Schemani
Amministrazioni Condominiali (Bardonecchia e Torino)