L’amianto è un materiale naturale noto per le sue straordinarie caratteristiche tecniche, tra cui la resistenza al fuoco, l’isolamento termico e acustico, la durabilità e la resistenza meccanica. Queste qualità lo hanno reso particolarmente utilizzato nella costruzione e nella produzione industriale per gran parte del XX secolo. Fino agli anni ’80, l’amianto è stato impiegato in numerosi ambiti, dalle coperture edilizie alle tubazioni, dai serbatoi per l’acqua agli impianti di riscaldamento, oltre a trovare applicazione anche nei materiali da costruzione prefabbricati e nelle coibentazioni. Lastre ondulate, tegole tipo marsigliese, canne fumarie, gronde e tubazioni erano solo alcune delle forme in cui questo materiale veniva utilizzato in edilizia. Tuttavia, nonostante i suoi benefici immediati, l’amianto nascondeva gravi rischi per la salute, poiché l’esposizione alle sue fibre può causare malattie polmonari e tumori. Per questo motivo, nel 1992 l’Italia ha adottato la Legge 257, che ha sancito il divieto di produzione, utilizzo e commercializzazione dell’amianto, avviando un processo di messa in sicurezza e bonifica delle strutture che lo contenevano.
A seguito di questa normativa, la gestione dei materiali contenenti amianto (MCA) nelle strutture edilizie, comprese quelle condominiali, è diventata una questione centrale, tanto sul piano della sicurezza, quanto sotto il profilo legale. L’amministratore di condominio, quale responsabile delle parti comuni dell’edificio, ha il compito di gestire questa problematica in modo conforme alla normativa vigente. In particolare, l’amministratore deve provvedere a un’attività di censimento e mappatura per individuare la presenza di amianto all’interno delle parti comuni dell’edificio, come tetti, pareti, tubazioni, gronde, e impianti di riscaldamento.
La legislazione italiana, in particolare il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 e il Decreto Legislativo 81/2008, stabilisce che l’amministratore, una volta accertata la presenza di amianto, debba avviare una serie di azioni per garantire la sicurezza dell’edificio e dei suoi abitanti. In primo luogo, l’amministratore ha l’obbligo di incaricare una ditta specializzata e abilitata per l’ispezione e la valutazione del rischio. Tale ditta dovrà eseguire un’analisi dettagliata dei materiali contenenti amianto, anche utilizzando strumenti avanzati come quelli per il campionamento e l’analisi delle fibre di amianto, per determinare le condizioni di integrità dei materiali e il rischio di esposizione. Questo procedimento deve essere effettuato da tecnici con una preparazione specifica, come richiesto dalle norme UNI 11903:2023 e UNI 11870:2022, che disciplinano le competenze richieste per il censimento dell’amianto.
L’amministratore, quindi, ha il dovere di garantire che tale attività venga svolta con la massima attenzione e secondo le modalità previste dalla legge, onde evitare che la presenza di amianto, purtroppo non sempre visibile, possa essere ignorata o mal gestita. In caso di riscontro di materiali pericolosi, l’amministratore deve adottare misure di sicurezza per tutelare i condomini, il personale e gli operatori coinvolti. Il piano di bonifica deve essere attentamente redatto, definendo le modalità di rimozione, smaltimento e ripristino delle aree coinvolte, nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza sul lavoro.
Nel caso specifico della rimozione dei materiali contenenti amianto nelle parti comuni, l’amministratore può procedere senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale. Questo è in linea con l’art. 1130 del Codice Civile, che attribuisce all’amministratore la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, comprese quelle relative alla sicurezza dell’edificio. La decisione di avviare un intervento di bonifica rientra pertanto nelle sue competenze, a meno che non vi siano situazioni particolari che giustifichino una consultazione con l’assemblea.
Le spese relative agli interventi di bonifica, come per le ispezioni e la rimozione dei materiali contenenti amianto nelle parti comuni, sono a carico dell’intera collettività condominiale e vengono ripartite in base ai millesimi di proprietà. Tuttavia, le spese legate alla bonifica di eventuali materiali presenti nelle singole unità abitative sono a carico esclusivo del condomino proprietario dell’immobile in questione.
L’inerzia dell’amministratore nella gestione della problematica amianto può, in alcuni casi, portare a gravi conseguenze legali. Se l’amministratore non interviene tempestivamente, rischia di essere considerato responsabile per danni patrimoniali o non patrimoniali derivanti da un’esposizione non adeguatamente gestita all’amianto. In un caso concreto, il Tribunale di Roma ha condannato un amministratore per non aver prontamente provveduto alla sostituzione di una tubatura contenente amianto, causando danni alla proprietaria dell’immobile. Questo dimostra quanto sia fondamentale l’azione tempestiva e la corretta gestione di tali interventi.
Infine, con l’entrata in vigore della Direttiva UE 2023/2668, che rafforza la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’amianto, l’amministratore di condominio dovrà fare attenzione a rispettare le normative europee in materia di sicurezza sul lavoro, considerando anche l’uso di metodiche avanzate per la misurazione della concentrazione di amianto nell’aria, come la microscopia elettronica. Queste nuove disposizioni, che entreranno in vigore dal 21 dicembre 2029, aumentano ulteriormente le responsabilità dell’amministratore, che deve garantire il rispetto di tutti gli standard di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori coinvolti nei lavori di bonifica.
In conclusione, l’amministratore di condominio ha una grande responsabilità nella gestione dell’amianto nelle parti comuni. La sua azione deve essere tempestiva, competente e conforme alla normativa, per evitare rischi per la salute dei condomini e per adempiere agli obblighi di legge.
A cura di Sabrina Schemani
Amministratrice di Condominio e Building Manager
di Bardonecchia, Alta e bassa Val Susa, Torino