Introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, il bonus del 75 per cento per la rimozione delle barriere architettoniche si applica non solo ai soggetti IRPEF, ma anche alle società. A fornire nuovi chiarimenti sull’agevolazione prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 475 del 27 settembre 2022.
Dunque, non solo le società possono beneficiare del bonus, ma possono anche optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione del 75 per cento.
L’agevolazione in oggetto è disciplinata dall’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2022, che al comma 1 specifica che la detrazione del 75 per cento spetta per le spese sostenute in relazione alla realizzazione di interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, il bonus non spetta invece: per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile; per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente rientranti nell’ambito della ristrutturazione edilizia.
In merito alle spese detraibili, il bonus per la rimozione delle barriere architettoniche spetta su un importo complessivo non superiore a:
-50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
-40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
-30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
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