Il Bonus Casa under 36 è un’agevolazione introdotta con il Decreto Sostegni bis che consente ai giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di acquistare un immobile da adibire ad abitazione principale senza pagare alcuna imposta.
Più nel dettaglio, i soggetti di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro, ai sensi dell’art. 64, commi 6-11, DL n. 73/2021, possono fruire di detta misura in sede di acquisto di immobile con requisiti prima casa.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il Bonus Casa under 36 è valido anche per gli immobili acquistati all’asta.
Più precisamente, l’Amministrazione finanziaria, con risposta n. 808 del 13 dicembre 2021, ha chiarito che le agevolazioni previste dal suddetto articolo 64 si applicano anche nelle ipotesi in cui il diritto sull’immobile venga acquisito per effetto di un decreto di trasferimento emesso all’esito di un procedimento giudiziale.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate in merito: “Al riguardo, con la recente circolare del 14 ottobre 2021, n. 12 (par. 2.2) è stato chiarito che le agevolazioni previste dal citato articolo 64 trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui il diritto sull’immobile si acquisisce per effetto di un decreto di trasferimento emesso all’esito di un procedimento giudiziale. Ciò, in coerenza con quanto già chiarito nella prassi in materia di agevolazione ” prima casa” disciplinata dalla Nota II-bis, all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la cui applicazione può essere richiesta anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene tramite un provvedimento giudiziale (cfr. risoluzione n. 38/E del 28 maggio 2021)”.
Ciò è perfettamente in linea con i chiarimenti forniti in precedenza dal Fisco in ordine all’agevolazione “Prima Casa”, secondo i quali l’esenzione dall’imposta di registro può essere richiesta anche nel caso in cui il trasferimento immobiliare avvenga in seguito all’esito di un giudizio.
Per quanto concerne la prova dei requisiti che occorrono per beneficiare dell’agevolazione, si sottolinea che le relative dichiarazioni vanno rese dall’interessato nell’ambito del giudizio, di modo che emergano dal provvedimento finale; tuttavia, le stesse possono essere rese anche in un secondo momento, purché ciò avvenga entro la registrazione dell’atto.