È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della Legge di Bilancio. Tra i vari incentivi previsti dallo Stato per le opere di adeguamento edilizio del patrimonio immobiliare, è prevista la proroga anche per il bonus ristrutturazione. Il beneficio proseguirà fino al 2024, mantenendo le regole attuali. In sintesi, si tratta di un’agevolazione fiscale per i lavori di ristrutturazione edilizia, con una detrazione fiscale del 50% (ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ma sono previste anche le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito) e fino a un limite massimo di spesa di 96.000 euro.
Inoltre, il bonus ristrutturazione prevede che si applichi una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati ristrutturati a uso abitativo. A prescindere dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva).
Anche la detrazione prevista dal bonus ristrutturazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, e spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Possono beneficiare bonus ristrutturazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario.
In particolare, hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario; il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); l’inquilino o il comodatario; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture: il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile; il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.