Con l’introduzione dell’articolo 1122 ter. del Codice Civile, la Riforma del Condominio ha disciplinato la normativa, introducendo le modalità di realizzazione di impianti di sorveglianza sulle parti comuni del condominio.
Tale norma stabilisce: “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza
su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136”, ovvero con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.
La disposizione legislativa deve necessariamente essere correlata alle prescrizioni contenute nel codice sulla privacy (d.lgs 196/2003). Pertanto, dovranno essere adottate tutte le misure e le precauzioni previste dalla legge sulla privacy e dal provvedimento generale del garante.
Tra gli obblighi che valgono anche in materia condominiale vi è quello di segnalare la presenza delle telecamere con appositi cartelli, visibili anche di notte.
La registrazione dei dati può essere conservata per un periodo relativamente breve: non può infatti superare le 24-48 ore, anche in relazione a particolari esigenze quali la chiusura di esercizi o uffici che hanno sede nel condominio e in considerazione dei periodi di festività. Per tempi di conservazione superiori a sette giorni è necessario presentare un’istanza preliminare al Garante.
Le telecamere dovranno riprendere solo le aree comuni, come gli accessi e l’area dei garage, possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti, come strade, edifici, esercizi commerciali, etc.). Le riprese e le immagini raccolte dovranno essere protette con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).
Al di là di questi obblighi, è necessario che la delibera assembleare
di installazione dei sistemi di videosorveglianza sia redatta nella piena osservanza del principio di proporzionalità contenuto nel codice della privacy. Inoltre la delibera deve essere assunta solo in caso di rischi reali non eliminabili con accorgimenti differenti dall’apposizione di telecamere, quali ad esempio l’installazione di sistemi di allarme, o di porte blindate, oppure con l’assunzione di un custode.
La delibera assembleare, dunque, sebbene adottata con la maggioranza richiesta, è comunque illegittima se viola il principio di proporzionalità.
L’installazione da parte di un condomino di una telecamera che riprenda solo l’ingresso dell’appartamento o dell’autorimessa di sua proprietà, soggiace invece a diversa disciplina. In questo caso, infatti, il Garante della privacy ha chiarito: “Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali – e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso web cam) – non si applicano le norme previste dal Codice della privacy. In questo specifico caso, ad esempio, non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello. Rimangono comunque valide le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati. È tra l’altro necessario – anche per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata – che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage”.
Infine, un breve accenno alla problematica dei videocitofoni, ovvero se gli stessi siano equiparabili o meno al sistema di videosorveglianza. È noto che i moderni videocitofoni che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione, possono essere equiparati ai sistemi di videosorveglianza. In questo caso si applicano le disposizioni previste dal Codice della Privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. Tale normativa non si applica quando il sistema è installato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e le immagini non sono destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione (ad esempio su Internet). Per le medesime ragioni, se il videocitofono è installato da un singolo o da una famiglia per finalità esclusivamente personali, la presenza dell’apparecchio di ripresa non deve essere segnalata con un apposito cartello.