Nella Gazzetta Ufficiale n. 293, del 16 dicembre 2023, è stato pubblicato il comunicato con il quale il Ministero della Giustizia ha dato conto della pubblicazione delle specifiche tecniche relative all’elenco dei CTU (Consulenti tecnici d’ufficio), per la presentazione telematica delle domande di iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici e all’elenco nazionale dei CTU, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, e dell’articolo 24-bis delle stesse disposizioni di attuazione, come novellati dall’articolo 4, comma 2, lettera b) e lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nonché dell’albo dei Periti presso il Tribunale di cui all’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura penale.
Le specifiche tecniche seguono la pubblicazione del DM n. 109/2023 (Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto) con il quale è stato istituito l’Albo unico dei CTU.
Il nuovo Albo Nazionale
Il DM n. 109/2023 del 11 agosto ha istituito l’Albo unico dei CTU, dando attuazione a parte della riforma Cartabia.
Sono state introdotte, nello specifico, diverse novità: cinque anni di esperienza professionale come requisito, continuatività dell’attività e aggiornamento obbligatorio per il mantenimento dell’iscrizione.
Le aree di competenza e specializzazioni sono aumentate, con la possibilità di iscriversi in più campi.
È stata introdotta la certificazione UNI come prova alternativa di esperienza.
I CTU potranno richiedere sospensioni volontarie.
l consulente tecnico d’ufficio è una figura professionale prevista dall’ordinamento giuridico, che può essere coinvolta nel processo civile per assistere il giudice o una delle parti in determinati atti o per l’intero processo.
In materia penale, si utilizza il termine “consulente tecnico” per riferirsi al consulente di parte, mentre l’esperto nominato dal giudice viene chiamato “perito”.
Presso i Tribunali sono istituiti l’Albo dei Consulenti tecnici in materia civile e l’Albo dei Periti in materia penale.
Questi elenchi contengono professionisti qualificati che possono essere nominati per svolgere incarichi tecnici nei procedimenti legali.
Sia i consulenti tecnici, sia i periti, hanno diritto a un compenso per i loro servizi, e la liquidazione di tale compenso avviene attraverso un decreto di pagamento emesso dal magistrato competente.
L’albo dei consulenti tecnici del giudice è presente presso ogni Tribunale e viene gestito dal presidente del tribunale.
Se il giudice ha la necessità di ottenere particolari accertamenti tecnici, può avvalersi degli esperti iscritti a questi albi.
La domanda di iscrizione all’elenco dei CTU
Il documento, piuttosto corposo, contiene le specifiche per presentare in modo corretto la domanda per l’iscrizione all’Albo, con un accesso all’applicativo dedicato tramite SPID o CNS (carta nazionale dei servizi).
L’utente esterno (CTU e Perito) può quindi accedere al sistema tramite il link presente nell’Area Servizi sotto la voce Portale Albo CTU del Portale dei Servizi Telematici.
L’interessato dovrà quindi obbligatoriamente compilare il proprio Curriculum Vitae in tutte le sue parti, digitando o selezionando tutte le informazioni contrassegnate come obbligatorie e assicurandosi di caricare gli allegati obbligatori.
Tra le specifiche da indicare, si segnalano:
• titoli di studio conseguiti;
• iscrizione ad ordini professionali;
• partecipazione a corsi di formazione;
• certificazioni conseguite;
• competenze digitali, linguistiche o di altra natura;
• esperienze lavorative in corso e/o precedenti;
• brevetti;
• pubblicazioni;
• patenti e permesso di lavoro.
Il candidato ha a disposizione una scheda con le comunicazioni e il monitoraggio della propria posizione.
Una volta registrata la domanda, è previsto il passaggio alla firma digitale.
Dopo l’acquisizione da parte del sistema, la domanda risulta definitivamente inviata e disponibile per l’istruttoria e per l’udienza da parte del Tribunale e della Commissione.
Il sistema notificherà tramite PEC e attraverso l’area di monitoraggio disponibile al candidato, le comunicazioni inerenti all’avanzamento della domanda, eventuali richieste di integrazione avanzate dal Tribunale e i termini entro i quali deve avvenire l’integrazione stessa.
Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.