La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) ha prorogato il bonus barriere architettoniche, con due novità rispetto alle precedenti disposizioni.
Innanzitutto sono state modificate le regole per l’approvazione dei lavori in condominio: dovranno essere deliberati con una maggioranza semplificata dei partecipanti (come per il Superbonus) che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Inoltre, la detrazione fiscale del 75% per la rimozione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti varrà fino al 31 dicembre 2025, mentre nella Manovra precedente la misura era prevista soltanto per un anno.
Le regole
Possono beneficiare del bonus barriere architettoniche 2023 le persone fisiche, gli esercenti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Sono esclusi dal bonus barriere architettoniche, invece, coloro che hanno solamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, perché l’agevolazione consiste in una detrazione del 75% dall’imposta lorda (Circolare n. 23/2022 dell’Agenzia delle Entrate).
I requisiti per accedere al bonus
Per accedere al bonus barriere architettoniche, i lavori per l’abbattimento di ostacoli alla mobilità devono essere in linea con i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, che regola dal punto di vista tecnico i criteri di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.
La detrazione del 75% spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Le opere agevolate
I lavori per i quali è possibile beneficiare della detrazione al 75% prevista dal bonus barriere architettoniche sono:
• installazione ascensori e montacarichi;
• installazione montascale;
• realizzazione di un elevatore esterno;
• costruzione rampe;
• interventi atti a favorire la mobilità interna attraverso l’utilizzo della comunicazione, della robotica e di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata;
• ristrutturazione viali d’accesso per ipovedenti;
• sistemazione posti auto con la creazione di aree di parcheggio riservate ai disabili;
• interventi di adeguamento di servizi igienici e lavori di sistemazione di impianti elettrici e citofoni e domotici, per consentire a tutti piena accessibilità, manovrabilità e utilizzo degli apparecchi.
Più in generale, spiega l’Agenzia delle Entrate, rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per ascensori e montacarichi, per elevatori esterni all’abitazione, per la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.
La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.
Come ottenere il bonus
Si accede alla detrazione del 75% del bonus barriere architettoniche 2023 per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025. L’agevolazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
È possibile recuperare il 75% delle spese effettivamente sostenute fino al 31 dicembre 2015 in tre modi:
• tramite la classica detrazione fiscale da riportare nella dichiarazione dei redditi in cinque quote annuali di pari importo;
• tramite la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante;
• tramite un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).
I limiti di spesa
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
• 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
• 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
• 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.