Le ultime sentenze su: eliminazione delle barriere architettoniche; pregiudizio ai beni vincolati; installazione di un ascensore in condominio e pregiudizio al decoro architettonico.
Indice
• 1 Contributi Inail per l’abbattimento di barriere architettoniche nel contesto domestico
• 2 Principio di solidarietà condominiale
• 3 Rilascio di un’autorizzazione in sanatoria
• 4 Il principio di solidarietà condominiale
• 5 Realizzazione di un ascensore: rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini
• 6 Installazione di un ascensore
• 7 I problemi dei disabili
• 8 Opere funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche
• 9 Norme sulle distanze
• 10 Interventi per eliminare le barriere architettoniche
• 11 Barriere architettoniche: legittima l’installazione dell’ascensore
• 12 Pregiudizio al bene tutelato
• 13 Condominio: beni comuni ed uso
• 14 Accessibilità degli edifici ed eliminazione delle barriere architettoniche
• 15 Realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche
• 16 Installazione di un ascensore in uno stabile condominiale
• 17 È legittima l’installazione dell’ascensore intrapresa dal singolo condomino?
• 18 Eliminazione delle barriere architettoniche: realizzazione di un ascensore interno
• 19 Abbattimento delle barriere architettoniche
• 20 Eliminazione delle barriere architettoniche esistenti negli spazi e nei servizi pubblici
Contributi Inail per l’abbattimento di barriere architettoniche nel contesto domestico
In tema di contributi economici a carico dell’INAIL per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel contesto domestico, in favore dei soggetti affetti da disabilità di origine lavorativa, l’abitualità della dimora del lavoratore, richiesta dall’art. 37 del reg. INAIL n. 23 del 2007, assurge ad elemento costitutivo del diritto alla prestazione in quanto la “ratio” della previsione risiede proprio nell’agevolare la rimozione dei disagi ambientali patiti negli spazi di vita abituali e familiari del lavoratore.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato il contributo suddetto per l’eliminazione delle barriere architettoniche in un’abitazione che non costituiva, secondo l’accertamento di fatto compiuto, dimora abituale del lavoratore).
Cassazione civile sez. lav., 03/11/2021, n.31484
Principio di solidarietà condominiale
In materia condominiale, l’installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, rientra fra le opere di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 118/1971 e all’articolo 1, comma 1, del Dpr 384/1978, e, pertanto, costituisce un’innovazione che, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 13/1989, va approvata dall’assemblea con la maggioranza prescritta dall’articolo 1136, commi 2 e 3, del Cc, ovvero, in caso di deliberazione contraria o omessa nel termine di tre mesi dalla richiesta scritta, può essere installata, a proprie spese, dal portatore di handicap, con l’osservanza dei limiti previsti dagli articoli 1120 e 1121 del Cc.
Il tutto deve avvenire nel rispetto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non a eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione.
Tribunale Roma sez. V, 26/10/2021, n.16720
Rilascio di un’autorizzazione in sanatoria
In mancanza di una espressa previsione ad hoc, l’art. 4, comma 2, l. n. 13/1989 non abilita l’Amministrazione al rilascio di una autorizzazione avente ad oggetto un intervento di superamento delle barriere architettoniche, eseguito a carico di un immobile vincolato a tutela di un « bene culturale », che sia « in sanatoria », ossia postuma rispetto all’effettiva realizzazione dei lavori. Ciò pena l’inaccettabile frustrazione delle esigenze, costituzionalmente rilevanti (art. 9 Cost.), di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale sottese ai principi generali che permeano l’intera disciplina di cui al d.lgs. n. 42/2004, secondo cui le autorizzazioni che afferiscono interventi incidenti sui beni culturali e paesaggistici, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 167, commi 4 e 5, citato d.lgs., avuto riguardo esclusivo ai beni paesaggistici (e non anche a quelli culturali) non possono essere rilasciate in sanatoria.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 01/07/2021, n.7811
Il principio di solidarietà condominiale
Nel valutare il contrasto delle opere, cui fa riferimento l’art. 2 della legge n. 13/1989, con la specifica destinazione delle parti comuni, sulle quali esse vanno ad incidere, occorre tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati.
Deve tuttavia rilevarsi che ai fini del giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco non può non tenersi conto delle peculiarità del caso concreto, né prescindersi del tutto dalla verifica della presenza di soggetti disabili nell’edificio condominiale, tanto maggiore potendo essere il sacrificio imposto al godimento delle parti comuni dell’edificio agli altri condomini per effetto dell’eliminazione delle barriere architettoniche, quanto maggiori e contingenti siano le esigenze dei soggetti disabili che vi abitano e viceversa.
Tribunale Grosseto, 10/10/2020, n.669
Realizzazione di un ascensore: rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini
In caso di conflitto tra l’innovazione rappresentata dall’installazione dell’ascensore e la normativa a presidio delle distanze legali tra costruzioni, o delle distanze rispetto alle vedute, la realizzazione di un ascensore, al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, da parte di un condomino su parte del cortile e di un muro comune, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 c.c., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi la disciplina dettata dall’art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute; ciò neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell’art. 3, comma 2, l. n. 13/1989, non trovando tal disciplina applicazione in ambito condominiale.
T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 13/08/2020, n.138
Installazione di un ascensore
L’intervento di installazione di un ascensore può essere richiesto anche ai sensi dell’art. 2, l. n. 13/1989 (ora riprodotto anche nell’art. 78, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), che ha il pregio di offrire la base giuridica di legittimazione soggettiva anche a coloro che non abbiano una relazione dominicale o di altro diritto reale con l’immobile di cui si tratta, ma che siano residenti nel fabbricato (quali, per l’appunto, i portatori di disabilità fisica o i loro rappresentanti, ancorché non condomini). In tale evenienza, risulta comunque necessario il rispetto dei presupposti previsti dal medesimo art. 2, tra cui l’assunzione della delibera assembleare con le maggioranze di cui all’art. 1136 c.c., al quale, per effetto del rinvio all’art. 1120 c.c., fa comunque richiamo la disciplina in argomento.
In caso di rifiuto opposto dall’assemblea condominiale, la facoltà per il disabile o di chi lo rappresenta è solo quella di intervenire nei termini più limitati di cui al comma 2 del medesimo art. 2, l. n. 13 del 1989, che non contempla l’installazione di un ascensore, bensì di un servoscale ovvero di strutture mobili e facilmente rimovibili.
T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 13/08/2020, n.138
I problemi dei disabili
L’eliminazione delle barriere architettoniche, espressione di un principio di solidarietà sociale e che persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici, presuppone che i problemi delle persone affette da una qualche specie di invalidità debbano essere assunti dall’intera collettività.
Consiglio di Stato sez. III, 09/06/2020, n.3699
Opere funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche
Le opere funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche sono solo quelle tecnicamente necessarie a garantire l’accessibilità degli edifici privati. Qualora tali presupposti non ricorrono (nella specie perché ritenuti dal giudice a quo come non provati) deve escludersi che la distanza da rispettare per la costruzione di una gradinata sia di tre metri, anziché di cinque metri, giacché tale affermazione si fonda sul non provato presupposto che la scala in oggetto sia opera idonea a eliminare le barriere architettoniche.
Cassazione civile sez. II, 20/04/2020, n.7944
Norme sulle distanze
In tema di conflitto tra l’innovazione rappresentata dall’installazione dell’ascensore e la normativa a presidio del rispetto delle distanze legali tra costruzioni, o delle distanze rispetto alle vedute, la realizzazione di un ascensore, al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comune, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 c.c., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi, la disciplina dettata dall’art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell’art. 3, comma 2, l. 13/1989, non trovando detta disposizione applicazione in ambito condominiale.
In sostanza, ai fini della legittimità della deliberazione adottata dall’assemblea dei condomini ai sensi dell’art. 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, l’impossibilità di osservare, in ragione delle particolari caratteristiche dell’edificio tutte le prescrizioni della normativa speciale diretta al superamento delle barriere architettoniche non comporta la totale inapplicabilità delle disposizioni di favore, finalizzate ad agevolare l’accesso agli immobili dei soggetti versanti in condizioni di minorazione fisica, qualora l’intervento produca, comunque, un risultato conforme alle finalità della legge, attenuando sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione.
Tribunale Milano sez. XIII, 02/03/2020, n.1937
Interventi per eliminare le barriere architettoniche
Gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche previsti dall’art. 2 l. n. 13/1989, ovvero quelli volti a migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate, si possono effettuare anche su beni sottoposti a vincolo come beni culturali, e la relativa autorizzazione, come previsto dal comma 4 di tale articolo, “può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato”, precisandosi quindi al comma 5 che “il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato”.
Si è in tal modo introdotto nell’ordinamento un onere di motivazione particolarmente intenso, e ciò in quanto l’interesse alla protezione della persona svantaggiata può soccombere di fronte alla tutela del patrimonio artistico, a sua volta promanante dall’art. 9 Cost., soltanto in casi eccezionali.
Consiglio di Stato sez. II, 14/01/2020, n.355
Barriere architettoniche: legittima l’installazione dell’ascensore
Il principio di solidarietà condominiale impone di facilitare l’eliminazione delle barriere architettoniche. Ne consegue che il condomino può installare l’ascensore esterno al fabbricato anche se riduce la veduta di alcuni e non rispetta le distanze dalle proprietà contigue.
Nell’ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l’inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze. Pertanto, ove il giudice verifica il rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l’opera realizzata.
Cassazione civile sez. II, 26/11/2019, n.30838
Pregiudizio al bene tutelato
Nell’ordinamento non vi è una generale ed assoluta prevalenza per le opere tese all’eliminazione delle barriere architettoniche da effettuarsi sui beni sottoposti a vincolo per il loro interesse paesaggistico o storico artistico, dovendo in ogni caso essere valutato l’impatto di tali opere e potendo le stesse essere assentite solo se non arrecano un serio pregiudizio ai beni vincolati (l. n. 13/1989, art. 4).
Si richiede da parte della giurisprudenza, tuttavia, un onere motivazionale particolarmente intenso circa il serio pregiudizio per il bene storico-artistico derivante dall’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche.
T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 07/08/2019, n.1524
Condominio: beni comuni ed uso
Qualora venga effettuata un’opera su una parte del cortile condominiale, quale bene comune, con la configurabilità di un uso più inteso del bene condominale, disciplinato dagli artt. 1102 e 1120 c.c., il condomino che voglia contestare la predetta opera, non solo deve allegare e dimostrare l’assenza di autorizzazione di parte dei condomini ad occupare una zona del cortile comune, ma anche il pregiudizio che da tale uso più intenso del bene comune gli sia derivato in termini di compromissione del suo pari uso dell’area comune.
Prova non fornita nella fattispecie dall’appellante ove, comunque, all’interesse di quest’ultimo all’uso del cortile si contrapponeva l’esigenza di superamento delle barriere architettoniche per una parte di condomini, con prevalenza del secondo in applicazione del principio della solidarietà condominiale, in quanto nel concreto la limitazione della proprietà degli altri condomini non risultava incompatibile con la realizzazione dell’opera (vano ascensore), non essendovi un’alterazione della destinazione della cosa comune o l’ostacolo agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto.
Invero, l’area occupata dal vano ascensore era molto ridotta rispetto alla residua zona libera del medesimo cortile, comodamente fruibile dai condomini nella sua restante maggior estensione. Di talché, anche laddove il suolo su cui era stato posizionato l’ascensore fosse stato comune, non vi sarebbe stata alcuna violazione degli artt. 1102 e 1120 c.c., con conseguente legittimità dell’opera.
Corte appello Napoli sez. II, 26/03/2019, n.1700
Accessibilità degli edifici ed eliminazione delle barriere architettoniche
In tema di accessibilità degli edifici e di eliminazione delle barriere architettoniche, le prescrizioni tecniche dettate dall’art. 8 del d.m. n. 236 del 1989 in ordine alla larghezza minima delle rampe delle scale (indicata nella misura di m. 1,20), possono essere derogate mediante scrittura privata poiché l’art. 7 del medesimo d.m. consente, in sede di progetto, di adottare soluzioni alternative alle suddette specificazioni e soluzioni tecniche, purché rispondenti alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione.
Cassazione civile sez. II, 24/01/2019, n.2050
Realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche
La previsione di cui all’art. 49, comma 2, l. prov. Trento 4 agosto 2015 n. 15, salva l’esplicita eccezione della realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche (e per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e pubblici) rispetto alle quali è permesso il superamento del volume edilizio, affida solo al piano attuativo un eventuale incremento dei volumi.
T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 17/01/2019, n.12
Installazione di un ascensore in uno stabile condominiale
La verifica, ai sensi dell’art. 1120, ultimo comma, cod. civ., se l’installazione di un ascensore nell’atrio di uno stabile condominiale rechi pregiudizio, oltre che alla stabilità’ o la sicurezza del fabbricato, al decoro architettonico dell’edificio, nonché all’uso o godimento delle parti comuni ad opera dei singoli condomini, implica una valutazione anche in ordine alla ricorrenza, o meno, di un deprezzamento dell’intero immobile, essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un’utilità la quale compensi l’alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità.
Nel compiere tale verifica, inoltre, è necessario tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati.
Tribunale Belluno, 10/01/2019, n.28
È legittima l’installazione dell’ascensore intrapresa dal singolo condomino?
L’installazione di un ascensore e la conseguente modifica delle parti comuni non possono essere impediti per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l’esecuzione dell’opera stessa all’autorizzazione del condominio.
L’ascensore, infatti, rappresenta un’opera volta a superare le barriere architettoniche e il singolo condomino può assumersi interamente il costo della relativa costruzione poiché siano rispettati i limiti previsti dall’art. 1102 c.c.
Cassazione civile sez. II, 05/12/2018, n.31462
Eliminazione delle barriere architettoniche: realizzazione di un ascensore interno
Gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di un ascensore interno, peraltro riconducibile alla nozione di volume tecnico, rientra tra i lavori di edilizia libera. Si tratta infatti di opere necessarie per l’utilizzo dell’abitazione, che non hanno una propria autonomia funzionale, ma si risolvono in semplici interventi di trasformazione, senza generare alcun aumento di carico territoriale o di impatto visivo.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 28/11/2018, n.11553
Abbattimento delle barriere architettoniche
In tema di servitù, non possono ritenersi compresi nel divieto di compiere innovazioni o trasformazioni del fondo servente, tali da diminuire o rendere più incomodo l’esercizio del diritto ex art. 1067, comma 2, c.c., quegli atti che, restando contemperate le esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente, rappresentino l’esercizio compiuto “civiliter” dal proprietario delle facoltà di godimento del fondo, che l’esistenza della servitù non può totalmente elidere.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento a servitù di passaggio pedonale, aveva considerato non ricomprese nel divieto opere, volte all’abbattimento delle barriere architettoniche, consistenti in riduzione del pianerottolo, sostituzione del cancello, eliminazione di gradini di ingresso e realizzazione di un ballatoio).
Cassazione civile sez. II, 10/10/2018, n.25056
Eliminazione delle barriere architettoniche esistenti negli spazi e nei servizi pubblici
Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a rispettare il generale obbligo di manutenzione e custodia delle strade pubbliche, secondo i parametri di cui all’art. 2051 c.c., dovendo le stesse garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza, nonché provvedere all’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti negli spazi e nei servizi pubblici.
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 30/07/2018, n.1180
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