Con il “pronto ordini” n. 109, pubblicato il 21 novembre 2022, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) risponde ad un dubbio in merito all’obbligo assicurativo a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini delle detrazioni da Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi.
Veniva chiesto se tale obbligo richieda necessariamente:
• la stipula di una polizza cosiddetta “single project”, “quindi una polizza differente per ogni cantiere” (ai sensi del comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 risultante dalle modifiche recate dall’articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 13 del 2022, poi trasfuso nell’articolo 28-bis, comma 2, lettera b) introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 4 del 2022);
• ovvero se sia possibile utilizzare la normale polizza per danni da attività professionale “che non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, con un massimale non inferiore a 500mila euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario e che garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni” (già prevista dal terzo periodo del citato comma 14);
• o, in, alternativa una polizza (cosiddetta “a consumo”) dedicata alle attività in oggetto con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile (di cui al quarto periodo del citato comma 14).
L’Ordine interpellante segnala un articolo tratto dalla stampa specializzata in cui sono richiamati i chiarimenti forniti dall’Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.
Secondo l’Ania, anche dopo le modifiche al comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni conservano la possibilità di scegliere tra le tre diverse tipologie di polizza assicurativa previste. Si chiede pertanto conferma di quest’ultima interpretazione.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ritiene di essere in accordo con l’interpretazione dell’Ordine istante e specifica che:
• considerato che il terzo periodo del citato comma 14 prevede espressamente che “L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: abbia le caratteristiche ivi indicate nelle lettere a), b) e c);
• considerato altresì che il quarto periodo del citato comma 14 prevede espressamente che “In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo”, con le caratteristiche del tipo “a consumo” sopra richiamate;
• sembra corretto ritenere che “L’obbligo di sottoscrizione della polizza” a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni possa considerarsi rispettato anche tramite le tipologie alternative di polizza di cui ai periodi terzo e quarto del comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.